F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 7 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 01 luglio 2008 3) RICORSO DELL’ A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI BIANCO ALEXANDRE E FORSSETTO ACHETE ARTHUR SEGUITO GARA AZZURRI CONVERSANO/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 16.2.2008 (Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 7 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 01 luglio 2008
3) RICORSO DELL’ A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AI CALCIATORI BIANCO ALEXANDRE E FORSSETTO ACHETE ARTHUR SEGUITO GARA AZZURRI CONVERSANO/CALCIO A CINQUE MARTINA DEL 16.2.2008
(Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 478 del 20.2.2008)
Con comunicazione anticipata via telefax in data 26.2.2008, la A.S. Calcio a 5 Martina presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque emessa con Com. Uff. n. 478 del 20.2.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara di Campionato di Serie B girone D, Azzurri Conversano/A.S. Calcio a 5 Martina disputata a Conversano il 16.2.2008 e per la squalifica per 3 giornate di gara ai calciatori Bianco Alexandre e Forssetto Achete Arthur. Dagli atti ufficiali di gara risulta che il primo era stato espulso perché aveva commesso fallo da tergo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo e poi, al momento dell’espulsione, aveva rivolto minacce verbali nei confronti dell’arbitro numero due; l’altro calciatore era stato espulso per condotta violenta in quanto, dopo aver dissentito su una decisione tecnica dell’arbitro, spintonava calciatori avversari incitando i propri compagni al contatto fisico. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante della A.S. Calcio a 5 Martina che, per quanto concerne il primo calciatore vi era stata un’errata indicazione dell’infrazione (si sarebbe trattato di fallo di mano volontario da ultimo uomo), mentre per quanto concerne il secondo calciatore si contestava la gravità della condotta addebitata. La decisione deve essere confermata in quanto la sanzione risulta essere adeguata. Effettivamente il calciatore Alexandre Bianco ha tenuto un comportamento inequivocabilmente antisportivo che, sulla base dell’orientamento consolidato, deve essere adeguatamente sanzionato alla luce della gravità della condotta. Analoghe considerazioni valgono per il reclamante Achete, la cui condotta si è connotata per violenza e palese disprezzo del ruolo dell’arbitro. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Calcio a Cinque Martina di Martina Franca (Taranto) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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