F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 22 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 02 luglio 2008 1) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JULIO CRUZ, SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 22 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 02 luglio 2008 1) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JULIO CRUZ, SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008) Con decisione del 13.5.2008 Com. Uff. n. 267 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla semifinale di TIM-Cup Inter/Lazio del 7.5.2008, deliberava, a seguito della riservata segnalazione, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S., del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Julio Cruz (società Internazionale) la squalifica per 3 giornate effettive di gara. La sanzione era originata dall’acquisizione di immagini televisive, tempestivamente inviate dalla Procura Federale, le quali documentavano come, nel corso di una manovra d’attacco interista sviluppatasi sulla fascia laterale destra del campo, il Cruz, trovandosi al centro dell’area di rigore laziale affollata da numerosi calciatori delle due squadre, con un improvviso e rapido movimento del braccio destro colpiva con un pugno al capo, nella zona temporale destra, il calciatore della Lazio Aleksander Kolarov il quale, per effetto del colpo, cadeva a terra. Avverso tale decisione presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale la F.C. Internazionale Milano S.p.A. che, con diffusa motivazione, sosteneva, in primo luogo, la inapplicabilità al caso di specie della normativa afferente alla prova televisiva, in quanto, ai sensi dell’art. 35. comma 1.3 C.G.S., tale mezzo di prova è ammesso solamente in relazione ad episodi sfuggiti all’attenzione del direttore di gara, circostanza questa non verificatasi nella vicenda per cui è causa, visto l’intervento dell’arbitro che aveva ammonito in verità alcuni attimi dopo e per fatto diverso da quello in contestazione sia il Cruz che il Kolarov. In secondo luogo, ed in via subordinata, la società ricorrente sottolineava l’eccessività della sanzione inflitta, irrogata sul presupposto erroneo di un comportamento violento del calciatore interista, il quale aveva agito, invece, in conseguenza dello stretto contatto posto in essere dal Kolarov che cercava di ostacolare un’azione offensiva dell’Inter, richiedendo una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tali essendo le doglianze difensive, non è possibile esaminarle nel merito poiché questa Corte deve rilevare, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso. Si evince, infatti, dall’esame degli atti, che il reclamo presentato, nei termini, dalla società Internazionale Milano S.p.A. non risulta notificato alla Procura Federale che, avendo determinato con la sua segnalazione l’intervento del giudice di prime cure, secondo quanto stabilito dalla normativa in tema di prova televisiva, assume nel presente procedimento la veste di parte necessaria alla quale avrebbe dovuto essere comunicato l’atto di impugnazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, per mancata notifica alla Procura Federale. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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