F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 22 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 02 luglio 2008 2) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MATERAZZI MARCO, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.Uff. n. 267 del 13.5.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 22 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 02 luglio 2008 2) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MATERAZZI MARCO, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.Uff. n. 267 del 13.5.2008) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Marco Materazzi la squalifica per 2 giornate effettive di gara: “per avere, al 37’ del secondo tempo, colpito volontariamente, in azione di giuoco, con un calcio ad una gamba un avversario non più in possesso del pallone; infrazione rilevata da un Assistente”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, la società ha interposto reclamo, all’uopo deducendo l’assenza di motivazione della decisione del Giudice Sportivo e, per l’effetto l’accoglimento del reclamo con riduzione da 2 ad 1 giornata la squalifica inflitta al calciatore. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro e, nel caso di specie, del quarto uomo,assistiti, com’è noto, da fede privilegiata. In particolare sull’asserita assenza di motivazione da parte del Giudice Sportivo, occorre sottolineare come la stessa non necessiti di particolari integrazioni, in quanto l’applicazione di una giornata di squalifica rappresenta il minimum previsto dal comma 10 dell’art. 19 C.G.S. per il calciatore che viene espulso. A ciò vanno ad aggiungersi, discrezionalmente, a giudizio del Giudice Sportivo, valutate le circostanze del caso, ulteriori giornate di squalifica (a partire da tre a salire, come prevede il comma 4, in caso di condotta violenta. Ebbene la fattispecie che ci occupa appare qualificabile come gratuitamente antisportiva, in quanto il Materazzi è intervenuto sull’avversario quando questi non aveva più il possesso del pallone, fatto che rende il gesto realmente futile. A fronte di ciò è stata comminata 1 sola giornata in più rispetto a quella “automaticamente” scattata con l’espulsione del Materazzi dal campo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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