LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 maggio 2008 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara Soc. LAZIO – Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 267 DEL 13 maggio 2008
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
Gara Soc. LAZIO – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, pervenuta via fax alle ore 10.33 dell’8 maggio 2008, in ordine al comportamento del calciatore Julio Cruz (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Aleksandar Kolarov (Soc. Lazio)
al 32° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
Le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, nel corso di una manovra
d’attacco interista sviluppatasi sulla fascia laterale destra del campo, il Cruz, al centro dell’area di
rigore laziale affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, si trovava a stretto contatto
con il Kolarov.
In tale frangente, con improvviso e rapido movimento del braccio destro, il calciatore neroazzurro
colpiva con un pugno al capo, nella zona temporale destra, l’avversario che cadeva al
suolo con atteggiamento sofferente.
L’Arbitro, la cui attenzione (nonché quella dell’Assistente) era chiaramente rivolta all’azione in
svolgimento in altra direzione, non interveniva (il Direttore di gara, su richiesta di questo Ufficio,
con e-mail delle ore 19.15, ha confermato di non aver visto l’accaduto).
A tale proposito, va sottolineato che, pochi attimi dopo, a giuoco fermo per l’uscita del pallone
dalla linea di fondo campo, l’Arbitro interveniva per porre termine ad un acceso diverbio tra
numerosi calciatori di entrambe le squadre, sicuramente generato dal gesto compiuto dal Cruz il
quale, unitamente al Kolarov, veniva quindi ammonito “per comportamento non regolamentare in
campo”, sanzione all’evidenza non correlata in alcun modo a quanto accaduto in precedenza.
E questo Giudice ritiene che l’atto compiuto dal calciatore interista, “non visto” dall’Arbitro,
integri, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”, per
l’evidente intenzionalità del gesto, del tutto estraneo ad ogni concreto contesto agonistico, e per la
potenzialità lesiva del colpo inferto, in considerazione della zona del corpo attinta.
Ne consegue l’ammissibilità della prova televisiva ex art. 35.1.3, CGS e la sanzionabilità ex art.
19, n. 4 lett. b) CGS della condotta violenta addebitabile al Cruz nella misura che questo Giudice
ritiene equo quantificare nel minimo edittale
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore Julio
Cruz (Soc. Internazionale) la squalifica per tre giornate effettive di gara.