LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 04/07/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MANZO/A.C.S.ANTONIO ABATE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 04/07/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo MANZO/A.C.S.ANTONIO ABATE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/02/2008 il sig.Vincenzo MANZO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.S.ANTONIO ABATE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007. Precisando di aver percepito rate per €.1.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.200,00. La Società in data 1/3/2008 presentava le proprie contro deduzioni in merito, richiedendo il rigetto del reclamo in quanto il calciatore in data 5/11/2007 aveva già presentato il reclamo ed era stato dichiarato inammissibile per violazione all’art.21 bis del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Il reclamo può essere ripresentato purchè entro e non oltre il termine perentorio, in questo caso del 30 Giugno 2008. (termine della Stagione Sportiva successiva a quella a cui si riferisce la controversia). La Società non presentava alcuna nota a difesa su eventuali pagamenti effettuati al calciatore. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.S.ANTONIO ABATE al pagamento in favore del sig.Vincenzo MANZO, della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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