LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 04/07/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo SPIAGGI/U.S.IMPERIA 1923 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 04/07/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo SPIAGGI/U.S.IMPERIA 1923 S.r.l. Con reclamo inoltrato in data 24/6/2008, a mezzo Raccomandata A.R.alla Commissione Accordi Economici, il sig.Giacomo SPIAGGI,comunicava di aver stabilito un accordo economico per €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/08 con la Società U.S.IMPERIA 1923 S.r.l. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera cifra prevista dall’accordo economico. Si rileva preliminarmente però che al reclamo non è stata allegata la prevista tassa reclamo di €.50,00 prevista dall’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig.Giacomo SPIAGGI, nei confronti della Società U.S.IMPERIA 1923 S.r.l. per violazione all art.21 bis del Regolamento L.N.D.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it