COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°114 del 14/04/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara del 13 aprile 2008 “ARRONE – SANTEGIDIESE”
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°114 del 14/04/2008
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
Gara del 13 aprile 2008 "ARRONE - SANTEGIDIESE"
Il Giudice Sportivo
A sostegno del reclamo la società Arrone, seguito da tempestivo preannuncio, deduce che al
18° minuto del secondo tempo la società Santegidiese aveva provveduto a sostituire il proprio
calciatore n°7 Rega (1990) con il calciatore n°16 Sfamurri (1987), in tale modo violando quanto
stabilito con il C.U. n°1 del 2 luglio 2007 nella parte in cui impone, tra l’altro, di tenere in campo
per tutta la durata della gara almeno un calciatore nato dal 1989 in poi.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Ed invero, il Direttore di gara con supplemento di referto trasmesso in data odierna su richiesta
di questo Giudice Sportivo, ha comunicato di avere per mero errore materiale, indicato, sia nel
referto sia nella scheda CAN D, che la sostituzione era avvenuta con il calciatore n°16 anziché
il calciatore n°14, effettivamente subentrato, quest’ultimo, al calciatore sostituito.
Tale circostanza, del resto, emerge in maniera univoca dal modello delle sostituzioni
consegnato dalla Santegidiese all’atto della sostituzione ad uno degli Assistenti Arbitrali,
modello in cui si legge che la sostituzione è avvenuta tra i calciatori n° 7 Rega Ferdinando
( 1990 ) con il calciatore n° 14 Esposito Luca della Santegidiese( 1990 )
P.Q.M.
Delibera:
1) Di respingere il reclamo.
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Arrone – Santegidiese 1-3.
3) Di addebitare la tassa di reclamo.