COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°114 del 14/04/2008 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D Gara del 13 aprile 2008 “ALGHERO – ALBALONGA”
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°114 del 14/04/2008
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D
Gara del 13 aprile 2008 "ALGHERO - ALBALONGA"
Il Giudice Sportivo,
Visto il reclamo seguito da tempestivo preannuncio da parte della società Albalonga;
OSSERVA
L’arbitro ha ritualmente provveduto ad identificare tutti i calciatori ai sensi dell’art.71 NOIF, in tal
modo rendendone possibile la individuazione anche da parte della società ricorrente.
Il fatto che uno dei calciatori non avesse sul dorso della maglia la numerazione non ha in alcun
modo influito sul regolare svolgimento della gara, trattandosi di mera irregolarità formale
assolutamente ininfluente, attesa l’avvenuta identificazione da parte del Direttore di gara prima
dell’inizio della stessa e stante l’assoluta irrilevanza, ai fini del “ruolo” (ad eccezione del portiere)
della citata numerazione.
All’Alghero va comunque inflitta la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per la mancata
osservanza del disposto dell’art.72, n°1 NOIF.
PQM
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara il risultato della gara conclusasi col seguente
punteggio: Alghero – Albalonga 1-0
3) di addebitare sul conto della Pol. Albalonga la tassa di reclamo
4) di infliggere alla società Alghero la sanzione dell’ammenda di € 500,00