F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 38/CGF del 09 ottobre 2008 SIG. PUNGHELLINI WILLIAM PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 38/CGF del 09 ottobre 2008 SIG. PUNGHELLINI WILLIAM PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 4.4.2008) FATTO Con ricorso depositato in data 30 luglio 2008 il signor William Punghellini, a mezzo dei suoi difensori, Avvocati Ferdinando Imposimato ed Eraldo Stefani, proponeva, a norma dell’articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva, azione di “revocazione e revisione” della decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 4 aprile 2008 (Com. Uff. n. 45/CND); con tale pronuncia al medesimo Punghellini era stata comminata la sanzione della inibizione per sei mesi, dovuta alla violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Nel ricorso introduttivo della presente fase di giudizio il Punghellini chiarisce, altresì, che la sanzione gli era stata inflitta, in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura Federale (18 mesi), in quanto il ricorrente aveva fatto ricorso all’istituto del patteggiamento, previsto dal dettato dell’art. 23 del C.G.S., con il consenso della stessa Procura Federale. DIRITTO Il ricorso proposto dal signor Punghellini ha ad oggetto la richiesta di revocazione della decisione resa in data 4 aprile 2008 dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Al fine di valutare l’ammissibilità di tale mezzo di gravame deve essere, preliminarmente, ricordato che il dettato dell’art. 39 del Codice di giustizia sportiva, a differenza di quanto previsto dall’art. 395 c.p.c., unifica le competenze in materia di revocazione offrendole esclusivamente alla Corte di Giustizia Federale che diviene, pertanto, l’unico giudice della revocazione. Tale articolo presuppone anche che, prima di qualsiasi esame relativo alla vicenda, in merito alla quale si chiede la revocazione della decisione, la Corte si pronunci, pregiudizialmente, sull’ammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. art. 39, comma 4, C.G.S.). Come è noto la revocazione in qualità di mezzo di impugnazione straordinario necessita che all’atto dell’instaurazione della proposizione dell’impugnazione non sia nota la vicenda che può dare, successivamente, luogo alla impugnazione per revocazione, implicando la necessaria sussistenza di un fatto nuovo, che non ha trovato ingresso nel giudizio per il quale si chiede la revocazione della decisione finale di esso. Nel caso di specie, come è stato chiaramente ricordato, non solo nell’atto introduttivo della presente fase del giudizio, ma anche nel corso della discussione orale della vertenza, nel corso della riunione del giorno 11 settembre 2008, la causa che ha dato luogo alla istanza di “revocazione e revisione” è costituita da un sopravvenuto mutamento di giurisprudenza della Commissione disciplinare nazionale (C.U. n. 6/CND) e della Corte di Giustizia Federale (decisione delle S.U. del 23 maggio 2008 vertenza Racalbuto). Invero, nel caso di specie, il “fatto nuovo” addotto dal ricorrente non è costituito, come espressamente previsto dal dettato dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, da una circostanza fattuale oggettiva sopravvenuta o da una “erronea supposizione” posta in essere nella decisione della quale si chiede la revocazione, ma esclusivamente dalla circostanza che la mutata giurisprudenza avrebbe potuto indurre il Punghellini a non chiedere il patteggiamento, previsto dall’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Come è evidente tale fattispecie non rientrando tra quelle espressamente previste dal dettato dell’art. 39 C.G.S. non può dar luogo ad alcuna ipotesi di revocazione. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Punghellini William. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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