F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 08 ottobre 2008 RICORSO DEL TREVISO F.B.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2008/2009 ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 15 C.G.S.; – INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. SETTEN ETTORE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.B.C. 1993; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 3 C.G.S. E ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ART. 15 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 31.7.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 08 ottobre 2008 RICORSO DEL TREVISO F.B.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2008/2009 ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 15 C.G.S.; - INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. SETTEN ETTORE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.B.C. 1993; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10 COMMI 2 E 3 C.G.S. E ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ART. 15 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 31.7.2008) Svolgimento del procedimento A seguito di indagini relative ad asserite irregolarità amministrativo-contabili nella gestione della società Treviso F.B.C. s.r.l. denunciate dal direttore sportivo Massimo Londrosi, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, con atto del 27 giugno 2008 alla Commissione Disciplinare Nazionale Ettore Setten, Presidente della società menzionata, per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 3 Codice di Giustizia Sportiva per aver stipulato accordo relativo al trasferimento del calciatore Divine Fonjock successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101 e 103bis N.O.I.F., nonché per la violazione dell’art. 30 comma 2 dello Statuto federale in relazione all’art. 15 C.G.S. per aver proposto denuncia-querela nei confronti di Pasquale Di Stanislao, Presidente della S.S. Lanciano s.r.l. per il reato di appropriazione indebita della somma di € 30.000,00, costituente il prima citato premio di valorizzazione, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale. Veniva altresì deferita la società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente. Con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. n.12/CDN del 31 luglio 2008 la Commissione Disciplinare riteneva sussistenti entrambi gli addebiti formulati nei confronti del Setten, osservando quanto al primo che la stipulazione dell’accordo economico tra società con la previsione di un premio di valorizzazione sarebbe dovuta avvenire con atto scritto redatto su apposito modulo predisposto dalla lega di competenza e che il premio avrebbe dovuto essere corrisposto sempre per il tramite della medesima lega, sì che la mancata osservanza di questi precetti rendeva nulli ed inefficaci gli atti, dando luogo alle ipotesi di responsabilità disciplinare contestate. Quanto al secondo addebito i primi giudici ritenevano che la materia oggetto della querela proposta dall’incolpato attenesse a materie disciplinate dall’ordinamento sportivo in quanto si riferiva alla pretesa appropriazione indebita di una somma originariamente corrisposta a titolo di premio di valorizzazione e poi non restituita malgrado la sopravvenuta risoluzione del contratto. La Commissione osservava ulteriormente che l’incolpato aveva adito la sede penale senza prendere in esame la possibilità di agire nelle competenti sedi federali e comunque senza informare della propria iniziativa la Federazione; veniva altresì sottolineato che nel caso di specie non poteva prospettarsi alcun errore scusabile trattandosi di una fattispecie di violazione di norme di chiara interpretazione. Al Setten veniva inflitta l’inibizione per un anno e l’ammenda di € 15.000,00; correlativamente, alla società da lui rappresentata veniva inflitta la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009. Contro la pronuncia in parola veniva proposto reclamo a questa Corte da parte sia del Setten che della Società Treviso che ne chiedevano la riforma sulla base di motivi concernenti: a) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 101, 103 N.O.I.F. nonché il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.: nel reclamo si deduceva, da un canto, che tutti gli accordi relativi alle prestazioni sportive del calciatore Fonjock che qui rilevano erano stati regolarmente redatti per iscritto e, d’altro canto, che il premio di valorizzazione sarebbe previsto dall’ordinamento federale esclusivamente per i trasferimenti e le cessioni a titolo temporaneo, e non per quelli a titolo efinitivo come, al contrario, si è verificato nella fattispecie. Il provvedimento impugnato aveva, pertanto, dichiarato la responsabilità per il compimento di fatto non previsto come antidoveroso dall’ordinamento; b) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge 280/2003 nonché il profilo di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Si deduceva sul punto che la vicenda relativa alla contestata violazione del vincolo di giustizia sportiva fosse estranea alla sfera privatistica dei diritti disponibili, collocandosi su un superiore piano pubblicistico, rivolto ad ottenere un sequestro cautelare d’urgenza, con conseguente insussistenza della violazione addebitata; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 15 C.G.S. nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla sussistenza della buona fede e dell’errore scusabile nella condotta del Setten. In particolare, i reclamanti lamentavano che i primi giudici avessero omesso di verificare se fosse o meno meritevole di sanzione la richiesta di tutela statuale effettuata dal Presidente della società e di accertare, altresì, se egli avesse agito con la specifica volontà di contravvenire agli obblighi imposti dal cosiddetto vincolo di giustizia o fosse stato ispirato dall’intento di perseguire la protezione garantitagli dagli artt. 2 e 3 della legge 280/2003. All’udienza di discussione davanti le Sezioni Unite di questa Corte dell’11 settembre 2008 la Procura Federale chiedeva il rigetto del reclamo e gli appellanti insistevano per il relativo accoglimento. Motivi della decisione Ciò premesso, il Collegio ritiene che nessuno dei motivi di reclamo sia fondato, sì che l’impugnazione deve essere rigettata con conseguente conferma della pronuncia dei primi giudici ed incameramento della tassa. Quanto al primo mezzo di impugnazione, con il quale si prospetta l’insussistenza di norma incriminatrice con riferimento all’ipotesi di previsione di premi di valorizzazione inerenti ad accordi di trasferimento definitivi, non redatti per iscritto, la Corte osserva che la costruzione dei reclamanti non tiene conto del complesso di disposizioni che regolano la materia delle formalità cui debbono soggiacere in generale gli accordi di trasferimento e le clausole ad essi accedenti. Ed invero, il tema dei trasferimenti e delle cessioni di contratto è in via generale attratto nella previsione dell’art. 95 N.O.I.F. (appunto intitolato “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”), il cui primo comma prevede che tanto i trasferimenti quanto le cessioni di contratto dei calciatori professionisti debbano essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle leghe. L’ampiezza dello spettro della disposizione in parola è tale da non lasciar margini di dubbio sulla circostanza che il rigore formale in essa prescritto non abbia un oggetto limitato ad una parte soltanto dell’atto negoziale di trasferimento o di cessione del contratto ma valga a coprire qualunque patto o clausola che concorra a formarne il generale contenuto e sia l’espressione dell’autonomia negoziale delle parti. Naturalmente, poiché l’autonomia negoziale delle parti può esercitarsi nel senso di utilizzare istituti normativamente previsti per fattispecie determinate anche in fattispecie diverse, purché non ostino divieti a tale potere, è evidente che istituti come quelli del premio di valorizzazione espressamente menzionati dal comma 7 dell’art. 101 N.O.I.F. regolante i trasferimenti temporanei dei “calciatori non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, possano essere estesi ed applicati ad accordi negoziali diversi che, nella insindacabile valutazione delle parti, presentino elementi di compatibilità, in particolare perché aventi in comune con la fattispecie legale nominata l’elemento della reversibilità degli effetti dell’accordo originario a favore della società cedente (come è avvenuto nel caso di specie in cui si controverteva di un accordo sottoposto a condizione risolutiva, in concreto verificatosi) che rendeva assimilabile nella caducità dell’efficacia temporale il concreto negozio stipulato rispetto a quello di cui all’art. 101 comma 7 N.O.I.F.. Ora, ad avviso della Corte, ogni qualvolta le parti, agendo nell’ambito delle proprie facoltà e libertà negoziali, regolino un accordo di trasferimento o una cessione di contratto sono esposte all’obbligo di osservanza della generale previsione dell’art. 95 citato, che non può che riguardare ciascuna delle pattuizioni specifiche in cui si articola il generale accordo, tra esse naturalmente compresa quella afferente al premio di valorizzazione. A questa stregua non può certo sostenersi che il premio di valorizzazione soggiacerebbe all’obbligo di forma scritta ed alle formalità di cui all’art. 101 settimo comma soltanto ove acceda ad accordi di trasferimento temporanei. Al contrario, poiché la sua utilizzazione in contesti negoziali, quale quello in esame, che esibiscano profili di analogia, per le ragioni prima illustrate, con la fattispecie legale non trova alcuno ostacolo ordinamentale, è incontestabile che la sua utilizzazione debba avvenire nello scrupoloso rispetto delle cogenti disposizioni generali. Ora, è incontestato che ciò non sia avvenuto, almeno con riferimento alla pattuizione del premio di valorizzazione. A questa stregua appare ineccepibile la pronuncia impugnata che va, pertanto, confermata. Il secondo ed il terzo motivo di reclamo vanno esaminati congiuntamente in quanto hanno ad oggetto il medesimo capo della decisione e muovono dal comune presupposto della insussistenza degli estremi per l’applicazione delle disposizioni della cui violazione si tratta. Ed invero, il collegio osserva che ricorre il necessario requisito della piena inerenza all’ordinamento sportivo della materia controversa devoluta dai reclamanti al giudice statale. La richiesta rivolta al di fuori dell’ordinamento dall’incolpato principale, non preceduta dall’autorizzazione o dalla relativa domanda rivolta al Consiglio Federale, mirava, infatti, a conseguire quel bene della vita (la somma originariamente versata a titolo di premio di valorizzazione) che non solo costituiva oggetto di una pattuizione regolata dalla normativa federale ma che ben avrebbe potuto essere ottenuto in virtù della adozione delle azioni specificamente previste dallo stesso ordinamento federale in casi di controversie economiche simili. Malgrado l’evidente e non pregiudizievole possibilità di esperire rimedi interni all’ordinamento sportivo il Setten declinò dal seguire la strada obbligata della richiesta e dell’ottenimento dell’autorizzazione federale. Né può fondatamente sostenersi che l’omissione in parola trovasse origine in un errore scusabile da riferire all’incertezza della normativa applicabile o ad un temuto vuoto di tutela riscontrabile nell’ordinamento sportivo. Ed infatti, è di chiara e sicura applicazione alla fattispecie il sistema di rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela del creditore sportivo nei confronti di altro tesserato: la inequivocità delle disposizioni e la loro immediata fruibilità da parte dell’incolpato esclude già sotto questo profilo l’invocata esimente. Egualmente è da escludere che la tutela ordinamentale fosse carente sul piano dell’efficacia ed effettività sì da rendere necessario ed ineludibile il ricorso al diritto comune. Ed invero, la natura dei rimedi e l’efficienza dei risultati conseguibili per effetto della loro adozione è indice di completezza dell’ordinamento sportivo e non può in alcun modo giustificare la vistosa deroga attuata dall’incolpato. Anche sotto questo profilo la decisione merita conferma, tenuto, peraltro, conto, quanto all’entità della sanzione, della sua piena congruenza alle violazioni. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. di Treviso e dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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