F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 08 ottobre 2008 1) RICHIESTE DI PROROGA INDAGINI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 08 ottobre 2008 1) RICHIESTE DI PROROGA INDAGINI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 11 C.G.S. - Premesso che le istanze proposte dal Procuratore Federale si erano rese necessarie in quanto l’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Federale in data 21.6.2007 ed entrato in vigore il 1.7.2007, prevede che «le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione agonistica devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva» e che unica eccezione a tale regola è costituita dalla disposizione contemplata nell’ultima parte dello stesso comma 11, che assegna alla Corte di Giustizia Federale, nella sua composizione consultiva, il potere di concedere proroghe eccezionali per consentire la prosecuzione delle indagini; - vista la pronuncia dell’8.07.2008, Com. Uff. n.1/CGF-Sezione Consultiva con la quale la Corte decide di “respingere, allo stato degli atti, le richieste di indagini presentate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle riguardanti eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008”; - esaminate le richieste di proroga delle indagini alla Stagione Sportiva 2008/2009 come da istanze pervenute dalla Procura Federale, rispetto alle quali la stessa ha allegato i documenti attestanti gli eccezionali motivi che, a suo avviso, giustificano le relative richieste di proroga; relativamente alle istanze di cui ai procedimenti nn. 665 e 668 (la Corte prende atto rispettivamente delle note n. 217/SP/blp e 216/SP/blp, entrambe datate 14.7.2008, con le quali il Procuratore Federale rettificava la data di instaurazione dei relativi procedimenti), nonché a quelle di cui ai procedimenti nn. 582, 150 e 314, la Corte, tenuto conto della documentazione prodotta ad integrazione delle precedenti istanze, ritiene di accogliere le richieste di proroga non tanto per una presunta pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo – come sembrerebbe ottendere la Procura nella formulazione delle proprie motivazioni – quanto piuttosto per la complessità delle indagini da espletare nei singoli procedimenti in relazione all’impossibilità materiale e/o inopportunità di compiere atti investigativi in pendenza di una attività istruttoria presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Gli organi di giustizia sportiva (come confermato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 255/CGF del 30 giugno 2008) hanno costantemente escluso ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo, pur riconoscendo la possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo. Essi hanno infatti ripetutamente affermato che il procedimento disciplinare è connotato da una accentuata specialità nell’ambito del più ampio genus disciplinare, correlata alla natura – parimenti speciale – dettata fra l’altro dalla legge n. 401 del 1989. Per quanto attiene ai procedimenti nn. 1008, 1451, 83, 254, 288, 1105, 1106, 818, 1097 la Corte ritiene congrui e adeguatamente indicati gli elementi a integrazione delle richieste di proroga, che quindi vengono concesse. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale-Sezione Consultiva, sussistendo quei motivi di eccezionalità richiesti dall’art. 32, comma 11, C.G.S., decide di accogliere le richieste presentate dalla Procura Federale relativamente ai procedimenti nn. 665, 668, 582, 150, 314, 1008, 1451, 83, 254, 288, 1105, 1106, 818, 1097 rispetto ai quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine della conclusione della stagione sportiva 2007/2008.
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