F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 8. RICORSO DELL’A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARA DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del 12.7.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 08 agosto 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 09 ottobre 2008 8. RICORSO DELL’A.P.D. SAN PAOLO OSTIENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LA ROSA MIRKO FINO AL 31.10.2012, SEGUITO GARA SAN PAOLO OSTIENSE/ANGUILLARA DEL 2.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 4 del 12.7.2007) Con il ricorso indicato in epigrafe la A.P.D. San Paolo Ostiense impugna la decisione della Commissione Disciplinare competente che infliggeva al calciatore La Rosa Mirko la sanzione della squalifica fino al 31.10.2012 per aver lo stesso, compiuto nei confronti dell’arbitro gravi gesti (violento calcio alla gamba e sputo sul viso). Invero la ricorrente argomentando esclusivamente un punto di fatto, lamenta che la Commissione Disciplinare non abbia tenuto conto di elementi probatori da essa forniti ed abbia dato pieno ed esclusivo credito alle dichiarazioni rese dal direttore di gara (ndr sentito a chiarimento dal 2° giudice per ben due volte ed in entrambe le circostanze identificava il La Rosa come autore dei fatti contestati). Chiede pertanto lo svolgimento di nuova istruttoria e l’annullamento della decisione impugnata. Premette questa Corte che, essendo iniziato il procedimento de quo nella vigenza del C.G.S. ora abrogato, si applicano le norme previgenti e quindi l’art. 33 il quale delimitava la competenza della Commissione d’Appello Federale ora Corte di Giustizia Federale. Ciò posto, va esclusa la possibilità di un terzo grado di giudizio nel merito che è appunto quello che chiede la A.P.D. San Paolo Ostiense . Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. San Paolo Ostiense di Roma e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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