F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 06 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 09 ottobre 2008 1. RICORSO DELL’A.S.D. PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: • DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MATTA SALVATORE; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI PROSSIMA ISCRIZIONE E L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ; • DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RIVAS DOMINGUEZ ANTONIO RAMON, LARREA FLORES DIGNO DANIEL, NUNEZ AVALOS FELICIANO RAMON PER ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 N.O.I.F. NONCHÉ DELL’ART. 8 COMMA 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 COMMA 7 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 747 del 7.06.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 06 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 09 ottobre 2008 1. RICORSO DELL’A.S.D. PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: • DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. MATTA SALVATORE; • DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI PROSSIMA ISCRIZIONE E L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ; • DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI RIVAS DOMINGUEZ ANTONIO RAMON, LARREA FLORES DIGNO DANIEL, NUNEZ AVALOS FELICIANO RAMON PER ANNI 3, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 N.O.I.F. NONCHÉ DELL’ART. 8 COMMA 6 C.G.S. E LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 COMMA 7 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 747 del 7.06.2007) L'A.S.D. Palermo Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5, che aveva inflitto le sanzioni della squalifica per 2 anni al signor Matta Salvatore, della penalizzazione di 15 punti e l'ammenda di € 2.000,00 a carico della società e della squalifica per 3 anni inflitta ai calciatori Rivas Dominguez, Larrea Flores, Nunez Avalos. Tali sanzioni erano state decise sulla base del deferimento operato dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 C.G.S. che impone a tutti coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali di comportarsi "secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva", in relazione a quanto disposto all'art. 40 N.O.I.F. in materia di limitazioni nel tesseramento dei calciatori. La Procura Federale, inoltre, aveva ravvisato una violazione dell'art. 8, comma 6 C.G.S., il quale sanziona come "grave illecito sportivo" la violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza. Pertanto, la Procura aveva richiesto che venisse applicata la medesima disposizione laddove sancisce che "le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari" debbano essere ritenuti responsabili e pertanto richiedeva che venissero puniti ai sensi dei seguenti commi 7 e 8. In particolare, in applicazione del citato comma 7, la società doveva per l'accusa essere ritenuta responsabile direttamente ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. e pertanto punita ai sensi dell'art. 13, comma 1. Questa Corte di Giustiza Federale deve rilevare il fatto che la società istante, pur avendo presentato richiesta degli atti relativi al procedimento in discorso in data 12.6.2007 ed avendoli ricevuti in data 26.7.2007, non ha nei giorni successivi provveduto ad inviare le motivazioni del reclamo, con ciò violando la previsione contenuta all'art. 37, comma 1, lett. a) del nuovo C.G.S. che dispone che "nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi". Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Palermo Calcio a 5 di Palermo per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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