F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ED OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/LUPA FRASCATI DEL 18.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 21.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ED OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/LUPA FRASCATI DEL 18.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 21.11.2007) Con rituale e tempestivo gravame, l’A.S.D. Lupa Frascati impugnava dinanzi a questa C.G.F. la delibera in epigrafe al fine di veder attenuata la responsabilità conseguente alla consumazione di condotte antiregolamentari sanzionate dal Giudice di prime cure e meglio specificate infra. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 21.11.2007, irrogava a carico della reclamante la sanzione di € 2.000,00 per avere, in corso di gioco sostenitori della stessa Associazione Sportiva divelto numerosi seggiolini della tribuna ed averli gettati sul terreno di gioco insieme a due aste portabandiera, senza che nessuno dei presenti fosse colpito; - preso atto che nel reclamo si chiede testualmente di “voler rivedere la decisione impugnata” tenuto conto che i dirigenti della società, presenti in tribuna, e l’allenatore, all’interno del campo di gioco, erano riusciti, con intervento fattivo e tempestivo, a calmare gli animi e a ristabilire la normalità tanto che l’arbitro non era stato costretto ad interrompere l’incontro, tutto ciò nonostante l’assenza allo stadio della Forza Pubblica; e si precisa, inoltre, che l’Associazione reclamante attuerà seri provvedimenti nei confronti degli autori dei fatti incresciosi verificatisi in corso di gara; - considerato che i fatti su cui è basata la decisione impugnata non sono contestati e in ogni caso riportati negli atti del procedimento e che le circostanze dedotte dall’istante non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti; - ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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