F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DELL’ U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA IMPERIA/NOVESE DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 28.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DELL’ U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA IMPERIA/NOVESE DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 28.11.2007) Con rituale e tempestivo gravame, l’U.S. Imperia 1923 S.r.l. impugnava dinanzi a questa C.G.F. la delibera in epigrafe. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 28.11.2007, irrogava a carico della reclamante la sanzione di € 2.300,00 nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per avere propri sostenitori, per tutta la durata della gara, profferito all’indirizzo di un Assistente Arbitrale espressioni dal contenuto offensivo. Per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo e per la durata di circa 10 minuti intonato cori gravemente oltraggiosi all’indirizzo delle Forze dell’Ordine e per avere gli stessi, prima dell’inizio del secondo tempo, lanciato sputi contro un’Assistente Arbitrale senza tuttavia attingerlo. Per assembramento ostile dei propri sostenitori i quali, al termine della gara, rivolgevano all’indirizzo della terna arbitrale espressioni ingiuriose e minacciose”. Preso atto che nel reclamo si chiede l’applicazione della esimente prevista nell’art. 13 C.G.S. deducendo di non poter riconoscere come propri sostenitori “i cosiddetti ULTRAS” che sarebbero responsabili dei fatti indicati nel rapporto dell’Arbitro e degli Assistenti in quanto i predetti, da anni, avrebbero commesso atti riprovevoli al solo fine di danneggiare indirettamente la U.S. Imperia; di avere adottato da almeno due stagioni modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire comportamenti simili a quelli verificatisi, ingaggiando addetti alla sorveglianza e alla vigilanza, a pagamento in luogo dei volontari in precedenza impiegati, e coordinandoli con la Forza Pubblica; di aver aperto un’altra cassa di vendita dei biglietti per separare gli ULTRAS dal resto degli spettatori; di cooperare settimanalmente mediante coordinamento con le Forze dell’Ordine in occasione di trasferte o di gare casalinghe, predisponendo operazioni di filtraggio e bonifica mediante localizzazione di Operatori di Polizia minuti di telecamere ed apparecchi fotografici; e precisando inoltre che, in occasione della gara a cui si riferisce la sanzione comminata, la stragrande maggioranza dei sostenitori della U.S. Imperia ha disapprovato i cori contro la forza pubblica e la Dirigenza della società. Considerato che i fatti su cui è basata la decisione impugnata non sono contestati e in ogni caso riportati negli atti del procedimento, laddove le circostanze dedotte dall’istante, nonostante la serietà delle argomentazioni svolte, non hanno riscontro probatorio; Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Imperia 1923 S.r.l. di Imperia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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