F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA PASQUALE E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/COSENZA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA PASQUALE E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/COSENZA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007) Al termine della gara Bacoli Sibilla Flegrea/Cosenza del 9.12.2007, mentre le squadre lasciavano il terreno di gioco, il signor Ferraro Pasquale n. 9 del Bacoli - il quale dal primo minuto del secondo tempo aveva lasciato il terreno di gioco essendo stato sostituito - colpiva con violenza un avversario. Successivamente si accendeva un parapiglia nel quale si distingueva sempre il medesimo calciatore che tentava più volte di colpire gli avversari con calci e pugni. I suoi tentativi sono stati vanificati dall’intervento dei dirigenti della propria squadra e dei compagni. Successivamente ai fatti cercava di lasciare l’impianto. Sempre nel corso della medesima partita l’assistente dell’arbitro veniva più volte colpito da sputi indirizzatigli dai sostenitori della Soc. Sibilla e reiteratamente insultato. Il Giudice Sportivo nella seduta dell’11.12.2007 (cfr. Com. Uff. n. 57, del 12.12.2007), squalificava per 5 gare il calciatore Ferraro Pasquale comminando altresì € 1.500,00 di ammenda alla società per il comportamento dei propri tifosi. Ha preannunciato reclamo con fax del 2.12.2007 la società, chiedendo copia degli atti. Con nota del 20.12.2007 (n. 16399.9), la Segreteria della Corte ha riscontrato la richiesta inviando copia degli atti. Con missiva Racc. A/R dell’21.12.2007, la società in proprio e nell’interesse del calciatore - documentando il pagamento della tassa - ha proposto i motivi, chiedendo la riduzione di entrambe le sanzioni. In particolare contestava che il giocatore della squadra del Cosenza colpito avesse subito danni fisici e che il Ferraro avesse intenzione di scappare dall’impianto evidenziando comunque come attenuante di responsabilità il pronto intervento dei Dirigenti e dei compagni. Analogamente, per quanto riguarda la parte economica, poneva in rilievo la mancanza di ogni precedente. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione - a prescindere dalla sua ammissibilità - sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dagli atti degli Ufficiali di gara, minimamente scalfiti dalle circostanze evidenziate nel ricorso, che il giocatore ha colpito un avversario a gara terminata, rientrando sul terreno di gioco a distanza di tempo dopo la sua sostituzione. La premeditazione del gesto, comprovata altresì dall’attesa durante tutto il secondo tempo di gioco, pone in rilievo una acredine ed una mancanza dei principi di lealtà che non possono essere minimamente scalfiti dal pur pronto intervento dei compagni e dei Dirigenti. Ciò, del resto, ha comportato altresì una grave possibilità che si scatenassero incidenti tant’è che è derivato dal comportamento del giocatore medesimo, lo scatenarsi di un parapiglia, sedato solo dalle Forze dell’Ordine. Consequenzialmente non rileva alcuna particolare circostanza attenuante che possa influire sulla sanzione inflitta. Analogamente per la misura pecuniaria risultando che l’assistente arbitrale, per tutta la durata dell’incontro, è stato oggetto di comportamenti assolutamente deprecabili non giustificabili nemmeno la circostanze date dall’assenza di precedenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Monte di Procida (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it