F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 6) RICORSO DEL CALCIATORE TRAVERSA MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA F.C. LAVELLO/FRANCAVILLA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 6) RICORSO DEL CALCIATORE TRAVERSA MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA F.C. LAVELLO/FRANCAVILLA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007) Con la decisione indicata in epigrafe, il signor Martino Traversa ha subito una squalifica per 8 giornate ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S., in quanto, in occasione della gara F.C. Lavello/Francavilla, del 9.12.2007, dopo che un suo compagno di squadra era stato espulso, si è avvicinato con atteggiamento minaccioso all’arbitro, al quale rivolgeva una frase dal contenuto gravemente intimidatorio e sollevava il braccio con atteggiamento gravemente intimidatorio nel chiaro intento di colpirlo: fermato dai suoi colleghi di squadra aveva in tale occasione rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara. Avverso tale sanzione l’interessato ricorre, deducendo che nella fattispecie l’arbitro non era rimasto intimidito dal comportamento sanzionato, il quale non può comunque essere punito come tentativo di condotta violenta, poiché una fattispecie del genere non è prevista dal codice sportivo ma integra solamente gli estremi di una condotta gravemente antisportiva e di una condotta ingiuriosa od irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. a). Inoltre, ed in subordine, si invoca la presenza di circostanze attenuanti generiche e codificate, sulla base anche di recenti decisioni giurisprudenziali. Il ricorso è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto con una parziale riduzione della sanzione comminata. Si osserva anzitutto che non ha alcun pregio la circostanza che nel caso in esame l’arbitro non sia rimasto minimamente intimidito od intimorito dalla condotta del Traversa. La mancanza in fatto di tale ulteriore conseguenza non presenta alcun rilievo ai fini della normativa applicata e come tale non può in alcun modo essere valutata a favore del ricorrente. Fondata appare, invece, la considerazione che il C.G.S. punisce unicamente la consumazione di un illecito, ma non anche il suo tentativo. In questo senso, pertanto, la fattispecie va ricondotta alla previsione della lett. a) anzichè a quella della lett. d) del citato art. 19, comma 4, trattandosi semplicemente di una condotta gravemente antisportiva ed in ogni caso irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti di un ufficiale di gara, per cui corrispondentemente la misura base della sanzione edittale scende da 8 a 2 giornate di squalifica, salva la applicazione di circostanze aggravanti. Nel caso in esame è, poi, da riflettere che la frase “ti spacco la faccia”, pronunciata levando il braccio con il pugno chiuso in un contesto nel quale soltanto il provvidenziale intervento dei compagni di squadra riusciva ad impedire che la minaccia si traducesse in una concreta lesione o quanto meno percossa, costituisce un esempio di particolare gravità ai fini della concreta determinazione della misura della squalifica la quale non sembra possa in concreto valutarsi al di sotto di 4 giornate.di gara. Va aggiunto, inoltre, che nella fattispecie il ricorrente rivestiva altresì la qualità di capitano e che in tale veste a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che ovviamente di offrire loro con la sua maggiore esperienza un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione. Paradossalmente, invece, si è verificato proprio il contrario: nel senso, cioè, che sono stati gli altri ad operare correttamente, mostrando nei suoi confronti di possedere un più spiccato senso di sportività e di moderazione, nel rispetto della autorità che è riconosciuta a chi dirige la gara. La misura della sanzione è, quindi, per questa ragione da elevare con la comminatoria di una ulteriore giornata, che conduce in definitiva al risultato di cinque giornate di penalizzazione (quattro più una), mentre non presenta alcuna influenza l’asserito pentimento del colpevole. Irrilevante appare, infine, il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte rilevato, non conosce il principio dello stare decisis e non subisce il vincolo del precedente. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Traversa Martino riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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