F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 7) RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABIO FACCI SEGUITO GARA FERENTINO/MOROLO DEL 16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008
7) RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABIO FACCI SEGUITO GARA FERENTINO/MOROLO DEL 16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)
Si premette che il provvedimento impugnato è stato adottato con riferimento all’incontro di Campionato Interregionale Girone G, svoltosi il 16.12.2007, tra il Ferentino e l’A.S. Morolo, nel corso del quale il Facci è stato espulso per avere, a gioco fermo, colpito al volto un avversario con entrambe le mani, proferendo poi all’indirizzo dell’arbitro espressioni gravemente ingiuriose. Appare chiaro, pertanto, che la entità della sanzione non risulta da una discrezionale complessiva valutazione del Giudice Sportivo, ma dal semplice cumulo materiale delle penalità previste dal citato art. 19 C.G.S. per le due fattispecie ivi descritte e più precisamente: 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara lett.
a), più 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori lett.
b). E’ da aggiungere che la decisione del Giudice Sportivo corrisponde fedelmente ed integralmente a quanto attestato in materia nel rapporto dell’arbitro, signor Simeoni Antonio, che in ordine all’esatto svolgimento dei fatti non lascia adito a dubbi od incertezze di sorta. La difesa delle parti ricorrenti si limita semplicemente a contestare lo svolgimento dei fatti così
come puntualmente descritti e ricostruiti, senza offrire alcun elemento che possa ragionevolmente far sorgere il benchè minimo dubbio in ordine alla loro reale sussistenza ed alle modalità del loro effettivo accadimento. Né per tali ragioni appare meritevole di accoglimento l’istanza istruttoria dedotta quanto all’uso di una invocata prova televisiva, in quanto un tale mezzo di prova appare ammissibile solo se utile non a corroborare unilaterali ed aprioristiche smentite, ma soltanto in quelle fattispecie nelle quali possa emergere nella documentazione agli atti qualche elemento di oggettiva incertezza od incompletezza. Un secondo argomento difensivo invoca, poi, l’applicazione di una attenuazione nella misura della squalifica, posto che il Facci sarebbe stato in precedenza a lungo strattonato dal suo avversario ed inoltre perché l’interruzione del giuoco sarebbe avvenuta da parte dell’arbitro in una fase e con modalità che non avrebbero tenuto conto della c.d. regola del vantaggio. Sta di fatto, tuttavia, che la condotta irregolare in precedenza tenuta da chi aveva commesso un fallo nei suoi confronti risulta essere stata notata ed adeguatamente sanzionata con l’ammonizione da parte del direttore di gara e non era, quindi, suscettibile di costituire una circostanza attenuante per ingiustificate reazioni ad opera di chi lo aveva subìto, tanto più che il codice non prevede l’eventualità di una provocazione come ipotesi di circostanza attenuante nella determinazione della pena. Quanto alla regola del vantaggio, che si assume non essere stata osservata nel caso in esame, ancor meno si prestava ad essere invocata come eventuale motivo di possibili e gravi aggressioni verbali nei confronti del direttore di gara, che sarebbe altrimenti esposto a continue e reiterate espressioni irriguardose od ingiuriose per ogni errore od inesattezza nello svolgimento della sua funzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 04 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 09 ottobre 2008 7) RICORSO DELL’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABIO FACCI SEGUITO GARA FERENTINO/MOROLO DEL 16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)"