F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DELL’A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOGHERA/DARFO BOARIO DEL 16.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 17.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DELL’A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VOGHERA/DARFO BOARIO DEL 16.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 73 del 17.1.2008) La A.C. Voghera ha impugnato la decisione in epigrafe fondando le proprie richieste di riduzione della sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, irrogata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, come da motivazione pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 17.1.2008, sull’asserito presupposto di una contraddittorietà nelle risultanze dei rapporti degli ufficiali di gara e, comunque, dell’eccessività della misura della sanzione rispetto ai fatti contestati. Con riferimento al primo profilo, si deve rilevare l’assoluta infondatezza delle eccezioni sollevate dalla reclamante. Difatti, le circostanze che sia l’Assistente dell’arbitro che il Direttore di gara abbiano dichiarato, il primo di essere stato attinto da sputi e fatto oggetto, da parte dei sostenitori locali, di espressioni gravemente offensive, ed il secondo di essere stato minacciato al termine della gara, non costituiscono assolutamente elementi di contraddittorietà, in quanto si tratta di rappresentazione dei fatti assolutamente logica e credibile, inidonea a scalfire la fede probatoria privilegiata di cui godono gli atti ufficiali di gara ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. In merito al secondo profilo, relativo alla congruità della sanzione pecuniaria inflitta, la stessa appare, a parere di questa Corte, proporzionata alla gravità e alla pluralità delle manifestazioni antiregolamentari nelle quali si sono concretizzati i fatti così come contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Voghera S.r.l. di Voghera (Pavia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it