F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 6) RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDERUCCIO PIETRO, SEGUITO GARA NOCERINA/CASTROVILLARI DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 6) RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALDERUCCIO PIETRO, SEGUITO GARA NOCERINA/CASTROVILLARI DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008 ha inflitto al calciatore Alderuccio Pietro, dell’U.S. Castrovillari Calcio, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito di fatti occorsi durante la gara Nocerina/Castrovillari del 12.1.2008. Avverso tale provvedimento l’U.S. Castrovillari Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.1.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 22.7.2008, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) dichiara estinto il procedimento e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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