F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 07 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI E 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MAINENTI CARMINE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. TAMBASCO CONTABIA; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE REA FELICE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON CILENTO/F. COSENZA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 07 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELLA S.S.D. GELBISON CILENTOVALLO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI E 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. MAINENTI CARMINE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. TAMBASCO CONTABIA; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE REA FELICE, INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON CILENTO/F. COSENZA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008) La S.S.D. Gelbison Cilento Vallo chiedeva, a questa Corte, la revoca o riduzione dei provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo, contenuti e motivati nel Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008, coi quali ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al signor Mainenti Carmine, dirigente accompagnatore, per due gare al calciatore Rea Felice e al signor Tabasco Contagia, massaggiatore della squadra ed, infine, l’ammenda di € 3.000,00 alla società. La reclamante ha fondato le proprie richieste sostenendo che gli episodi, così come descritti nei rapporti ufficiali di gara, non sarebbero conformi al vero. Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che gli episodi contestati al calciatore, ai tesserati della società ed alla stessa, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo, risultano provati dai documenti ufficiali di gara a cui l’art. 35 comma 1.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata. A nulla rilevano, quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri tesserati e al proprio calciatore. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Rea Felice si evidenzia che la stessa è stata applicata a seguito del comportamento ingiurioso tenuto dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara. Pertanto l’addebito contestato al Rea è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 19 comma 4 letta. a) C.G.S.. Quanto alla posizione dei signori Mainetti e Tabasco, sanzionati per aver rivolto all’Arbitro espressioni offensive e gravemente minacciose, il primo, e frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, il secondo, il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo della pena edittalmente prevista. Anche in relazione, infine, alla sanzione dell’ammenda comminata alla società, questa Corte la ritiene congrua a causa del reiterato comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dai tifosi durante l’incontro e a fine gara, così come dettagliatamente descritto nei rapporti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Gelbison Cilentovallo di Vallo della Lucania (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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