F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALVANESE LUCIANO; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BECCHETTI ANDREA, MINA FRANCESCO E PELLICCIONI VALENTINO; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VERRENGIA ANGELO NICOLAS, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES BASSANO ROMANO/QUARTO DELL’1.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 5.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008
1) RICORSO DELL’ ASD FC BASSANO ROMANO AVVERSO LE SANZIONI:
SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CALVANESE LUCIANO; SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BECCHETTI ANDREA, MINA FRANCESCO E PELLICCIONI VALENTINO; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VERRENGIA ANGELO NICOLAS, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES BASSANO ROMANO/QUARTO DELL’1.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 5.3.2008)
A seguito del ricorso proposto da A.S.D. F.C. Bassano Romano, Bassano Romano avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.3.2008, con la quale venivano irrogate ai calciatori della A.S.D. F.C. Bassano Romano le seguenti sanzioni e precisamente: - la squalifica per 8 gare a Calvanese Giuliano; - la squalifica per 5 gare ciascuno a Becchetti Andrea, Mina Francesco, Pelliccioni Valentino; - la squalifica per 3 gare a Varrengia Angelo Nicolas; La Corte di Giustizia Federale ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.3.2008, irrogava a carico del calciatore Calvanese Giuliano la squalifica per 8 gare effettive “per avere , dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, colpito con estrema violenza con calci e pugni un calciatore avversario determinando una rissa tra i calciatori delle due squadre terminata la quale, grazie al fattivo comportamento dei dirigenti delle due società, afferrava un bastone di legno e tentava di colpire nuovamente gli avversari. Inoltre, mentre la terna rientrava negli spogliatoi, a fine gara, profferiva ad un Assistente Arbitrale frase gravemente minacciosa”; ai calciatori Becchetti, Mina e Pelliccioni squalifica per 5 gare ciascuno “per avere partecipato ad una rissa colpendo con calci e pugni un calciatore avversario a terra”; al calciatore Varrengia la squalifica per 3 gare “per avere preso parte attiva ad una rissa colpendo con forti spintoni i calciatori avversari.” Preso atto che nel reclamo, oltre a considerazioni relative ad un asserito errore tecnico dell’arbitro che non possono essere valutate perché attengono alla omologazione della gara non ancora avvenuta, sostanzialmente si censurano le decisioni del Giudice Sportivo che sarebbero eccessive e sproporzionate e si chiede la riduzione delle sanzioni comminate. Considerato che i fatti dedotti nei provvedimenti impugnati risultano dagli atti del procedimento e che le sanzioni comminate appaiono proporzionate alla gravità dei comportamento posti in essere dai singoli calciatori. Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare le decisioni del Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ASD FC Bassano Romano di Bassano Romano (Tivoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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