F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGANO MICHELE SEGUITO GARA CECINA/MONTEVARCHI DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 26 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 09 ottobre 2008
3) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAGANO MICHELE SEGUITO GARA CECINA/MONTEVARCHI DEL 9.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 96 del 12.3.2008 ha inflitto al calciatore Pagano Michele la squalifica per tre gare effettive e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Cecina/Montevarchi del 9.3.2008 allorquando, a gioco fermo, nella convinzione di passare inosservato, colpiva volontariamente con una testata al mento l’avversario, nonché per aver strattonato la divisa dell’assistente arbitro mentre si allontanava dal campo a seguito dell’espulsione subita. Avverso tale provvedimento la società Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. interponeva tempestivo e rituale reclamo affidando la propria difesa essenzialmente a due motivi:
a) il proprio calciatore reagiva ad un fallo subito;
b) il calciatore avversario non subiva conseguenze fisiche.
Concludeva, pertanto, per l’attenuazione della sanzione siccome eccessiva rispetto al concreto svolgimento dei fatti. La Corte, ritenuto che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Pagano in virtù dell’invocato stato di provocazione conferma la decisione gravata, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 19 comma 4 lett. b del C.G.S., che determina l’applicazione minima della squalifica per tre gare effettive. La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. di Montevarchi (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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