F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DEL CALCIATORE PIOLI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 11 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DEL CALCIATORE PIOLI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BOLOGNA/GROSSETO DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 147 del 18.12.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti applicava all’allenatore Stefano Pioli dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 2.000,00 “per aver, al termine della gara (del 18.12.2007 tra il Bologna ed il Grosseto) rivolto un’espressione ingiuriosa all’arbitro, invitando provocatoriamente l’Assistente a prenderne atto; infrazione rilevata dal medesimo Assistente”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui prevede (in aggiunta alla sanzione della squalifica) l’ulteriore sanzione dell’ammenda, l’allenatore Stefano Pioli, con atto del 19.12.2007, ha preannunciato reclamo, chiedendo, al contempo, di ricevere gli atti di gara. Alla suddetta interlocutoria comunicazione non ha poi fatto seguito la proposizione del relativo atto di gravame. Né, ai suddetti fini, possono essere utilizzati i motivi di doglianza articolati dalla società di appartenenza (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.), che ha proposto, in proprio, un distinto reclamo, recante – in uno ad altra contestazione - anche l’impugnativa della decisione in argomento. In ragione di quanto evidenziato il reclamo preannunziato da Stefano Pioli – cui non ha fatto seguito la proposizione di specifici motivi di doglianza - va dichiarato inammissibile. Mette poi conto evidenziare che, a norma dell’art. 33 comma 6 C.G.S., i reclami, anche se soltanto preannunziati, sono gravati dalla prescritta tassa. Inoltre, il successivo comma 13 prevede che “le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso” e, dunque, anche nelle ipotesi – com’è quella in esame – di inammissibilità. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni il reclamo preannunziato va dichiarato inammissibile e, per l’effetto, va ordinato l’incameramento della tassa cui resta tenuto il tesserato Stefano Pioli; Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pioli Stefano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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