F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DELL’ U.S. SANREMESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANREMESE/SAVONA DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.02.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 14 marzo 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 09 ottobre 2008 4) RICORSO DELL’ U.S. SANREMESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANREMESE/SAVONA DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 88 del 27.02.2008) La U.S. Sanremese Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con Com. Uff. n. 88 del 27.2.2008, ha respinto il ricorso con il quale l’appellante aveva chiesto accertarsi l’irregolarità della posizione del calciatore Monti Ivan nella gara del 23.1.2008, tra U.S. Sanremese Calcio S.p.A. e l’ASD Savona, terminata con il punteggio di 0 -1.A sostegno della tesi, ha prodotto liste di svincolo, pervenute dalla Federazione, e nota di accompagnamento dalle quali si poteva desumere che il signor Monti continuava ad essere un proprio tesserato, non essendone stato autorizzato lo svincolo. Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che la decisione del Giudice Sportivo è immune da qualsiasi vizio e va pertanto confermata. Risulta, difatti, che il signor Monti Ivan sia stato tesserato per la U.S. Sanremese dal 17.8.2007 al 3.9.2007, quindi per la A.S.D. Loanesi S. Francesco dal 14.11.2007 all’11.12.2007, dalla quale si è svincolato in data 17.12.2007 per essere definitivamente tesserato con la A.S.D. Savona. Pertanto, la posizione del signor Monti nella gara di che trattasi era regolare e la presenza del suo nominativo nelle liste di svincolo della U.S. Sanremese, ancorché inviate dalla Federazione successivamente al trasferimento, è imputabile, probabilmente, alla mancanza di aggiornamento delle stesse, circostanza questa che, di certo, non può inficiare il dato inequivocabile del tesseramento per l’A.S.D. Savona. Il contegno tenuto dalla reclamante, che ha taciuto la circostanza che il signor Monti non era più un proprio tesserato per essersi trasferito alla A.S.D. Loanesi S. Francesco prima di approdare alla società di attuale appartenenza, prospettando, perdipiù, che il calciatore non fosse stato autorizzato allo svincolo, integra una evidente violazione della normativa che obbliga i tesserati ad ispirare le proprie azioni ai principi di correttezza, lealtà e probità e determina la rimessione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento delle relative responsabilità disciplinari e l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Sanremese Calcio di Sanremo (Imola) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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