F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 12 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 43/CGF del 13 ottobre 2008 1) RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA AMICHEVOLE SIENA/COSENZA CALCIO DEL 3.8.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 5/DIV del 26.8.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 12 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 43/CGF del 13 ottobre 2008
1) RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA AMICHEVOLE SIENA/COSENZA CALCIO DEL 3.8.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 5/DIV del 26.8.2008)
In data 3.8.2008 doveva essere disputata a Norcia (PG) la gara amichevole fra la "A.C. Siena S.p.A." e "Fortitudo Cosenza S.r.l.". Dalle risultanze del supplemento di referto del Giudice di gara, risulta che nel periodo di riscaldamento pre-gara iniziavano violenti tafferugli sugli spalti tra i tifosi; alcuni con vessilli, indumenti, bandiere e simboli della "Fortitudo Cosenza" e una persona con in testa un casco da motociclista iniziavano a colpire con violenza alcuni tifosi della opposta tifoseria anch'essi riconoscibili da vessilli, bandiere e sciarpe. La rissa è durata per alcuni minuti fintanto che i sostenitori del Siena non si sono riversati nel campo per sfuggire ai tifosi del Cosenza. Un sostenitore del Siena veniva trasportato con l'ambulanza al vicino ospedale e, alle ore 17.00, l'arbitro con gli altri assistenti incontrava i dirigenti delle due società dai quali riceveva la volontà di non disputare la gara. Pertanto la gara non veniva disputata e gli assistenti di gara lasciavano l'impianto sportivo solo dopo essersi accertati che le forze dell'ordine avessero ripristinato l'ordine sugli spalti. Rileva il Cosenza Calcio 1914 che, rispetto ai fatti, già in data 4.8.2008, prendeva una posizione di ferma condanna definendoli "atti teppistici"; che l'Osservatorio per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la Questura di Cosenza sosteneva l'atteggiamento della società del Cosenza "sottolineando come i responsabili fossero tutti identificati, alcuni con provvedimenti DASPO con pene da 2 a 3 anni". La società Cosenza Calcio 1914 chiede pertanto di voler annullare il provvedimento del Giudice Sportivo in quanto assolutamente eccessivo ed in subordine di ridurre la sanzione in considerazione del fatto che: 1) la responsabilità della organizzazione della gara ricadeva sulla Società "A.C. Siena S.p.A."; 2) che vi è stata la ferma condanna del Cosenza verso tali comportamenti violenti; 3) che i responsabili dell'episodio sono stati tutti identificati sia dalla Questura di Cosenza che dai Carabinieri di Norcia; 4) che i dirigenti del Cosenza hanno consigliato di non cominciare la partita annullando l'evento; 5) che la responsabilità del Cosenza non può essere aggravata dal comportamento di alcuni teppisti, presunti sostenitori, con detrimento del proprio potenziale economico a causa di ammende e sanzioni. La Corte rileva che: a) nonostante i sostenitori della squadra Cosenza Calcio che si sono macchiati dei fatti violenti in oggetto siano stati tutti identificati; b) pur riconoscendo al Cosenza Calcio di avere prontamente comunicato alla Questura di Cosenza che molti tifosi avrebbero seguito la squadra in questa trasferta; ciononostante il comportamento tenuto dalla società non ha soddisfatto i requisiti minimi di sicurezza richiesta dai problemi di ordine pubblico che la partita avrebbe potuto creare, ciò anche alla luce del fatto che la stessa società ha ritenuto opportuno comunicare alla Questura la presenza di numerosi sostenitori lasciando con ciò intendere il rischio che questo movimento di tifosi poteva comportare al normale svolgersi della gara. La Corte rileva altresì che per il futuro in situazioni simili sarà opportuno fare comunicazioni dello spostamento dei propri tifosi e della conseguente pericolosità degli stessi anche alla Questura del luogo di svolgimento della gara nonché alla Lega Pro per conoscenza al fine di consentire a tutti i soggetti impegnati nella sicurezza di attivare quelle procedure minime per salvaguardare il buon esito della gara. La Corte rileva da ultimo che è stato evidenziato in maniera indiscutibile la appartenenza dei tifosi alla frangia dei supporter cosentini e che il comportamento tenuto dagli stessi rileva, ai fini del vigente C.G.S., e che questo sostanzia un caso di responsabilità oggettiva della società Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza e dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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