F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 54/CGF del 27 ottobre 2008 ORDINANZA INTERLOCUTORIA 2) RICORSO DELL’A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUIDONIA MONTECELIO/MOROLO DEL 5.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 24 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 54/CGF del 27 ottobre 2008 ORDINANZA INTERLOCUTORIA 2) RICORSO DELL’A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUIDONIA MONTECELIO/MOROLO DEL 5.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008) All’esito della gara del 5.10.2008 Guidonia Montecelio/Morolo, terminata con il punteggio di 2-2, da svolgersi a porte chiuse, l’arbitro segnalava la presenza di alcune decine di spettatori in tribuna. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008) sanzionava con € 500,00 di ammenda e diffida la citata società osservando come fosse stata violata la disposizione del Comitato Interregionale in ordine ai soggetti legittimamente ammessi ad accedere all’impianto sportivo. Proponeva reclamo con atto dell’11.10.2008 la società rilevando come l’accesso in tribuna fosse stato consentito esclusivamente ai soggetti legittimati oltre che ad alcuni giornalisti, all’osservatore dell’arbitro e ad un non specificato numero di agenti di polizia in borghese. Osserva la Corte come dal tenore del referto arbitrale non sia possibile evincere con chiarezza il numero delle persone presenti e se le medesime fossero legittimate ad accedere all’impianto. Si rende pertanto necessario che vengano disposti accertamenti a mezzo della competente Procura Federale affinchè siano svolte le opportune indagini atte a chiarire, con un certo grado di approssimazione, se la presenza dei soggetti sugli spalti segnalata dall’arbitro fosse o meno compatibile con le disposizioni del Comitato Interregionale. Per tale ragione la Corte sospende ogni giudizio sino all’esito dei detti accertamenti. La C.G.F. con riferimento al reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Guidonia Montecelio di Guidonia (Roma), trasmette gli atti alla Procura Federale per supplemento istruttorio.
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