COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.ra DE PASQUALE MARIA (PRESIDENTE A.S.ATLETICO RAGUSA) 2) A.S. ATLETICO RAGUSA Proc. N. 250/A7
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig.ra DE PASQUALE MARIA (PRESIDENTE A.S.ATLETICO RAGUSA)
2) A.S. ATLETICO RAGUSA
Proc. N. 250/A7
Considerato che la Procura Federale con nota 4645/327 del 13 Maggio 2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) e 2) C.G.S., Art. 21 comma 4 N.O.I.F. in relazione all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente le parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo alla Sig.ra De Pasquale Maria l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3 (tre);
Alla società l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: ha formalizzato il tesseramento di un tecnico abilitato, in ritardo e si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare;
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere di quanto loro addebitato, giusto atto di rinvio a giudizio;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Alla Sig.ra De Pasquale Maria (Presidente A.S. Atletico Ragusa) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. per mesi 3 (tre);
Alla Società A.S. Atletico Ragusa l’ammenda di Euro 300,00= (trecento);
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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