COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. MUSUMARRA ANTONINO (PRESIDENTE A.S.D. GARDEN SPORT) 2) SIG. MICARI SALVATORE (DIRIGENTE A.S.D. GARDEN SPORT) 3) A.S.D. GARDEN SPORT (ME) Proc. N. 249/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) SIG. MUSUMARRA ANTONINO (PRESIDENTE A.S.D. GARDEN SPORT) 2) SIG. MICARI SALVATORE (DIRIGENTE A.S.D. GARDEN SPORT) 3) A.S.D. GARDEN SPORT (ME) Proc. N. 249/A Considerato che la Procura Federale con nota 4012/330 - 8.04.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) comma 1) e Art. 4 commI 1) e 2) C.G.S., in riferimento all’ Art. 38 comma 1) e Art. 61 comma1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Sig. Musumarra Antonino e al Sig. Micari Salvatore, l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 2 (due); Alla Società A.S.D. Garden Sport, l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che: Le parti rinviate a giudizio devono rispondere di quanto loro ascritto, giusto atto di deferimento; Dato atto delle particolari indagini esperite dall’inquirente; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Musumarra Antonino (Presidente A.S.D. Garden Sport), al Sig. Micari Salvatore (Dirigente A.S.D. Garden Sport) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (due); Alla Società A.S.D. Garden Sport, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di Euro 600,00= (seicento); La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.
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