COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) GIBALDI GIOVANNI (PRESIDENTE A.S. AZZURRA) 2) A.S. AZZURRA (Modica RG) Proc. N. 248/A4

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 09/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) GIBALDI GIOVANNI (PRESIDENTE A.S. AZZURRA) 2) A.S. AZZURRA (Modica RG) Proc. N. 248/A4 Considerato che la Procura Federale con nota 4032/551 del 09.Aprile.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) e Art. 4) comma 1) C.G.S., in relazione all’Art. 38 comma 1) N.O.I.F.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 1 Luglio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente il rappresentante della società; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere quanti rinviati a giudizio responsabili degli addebiti loro ascritti infliggendo al Sig. Gibaldi Giovanni l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3 (tre); Alla Società A.S. Ragusa l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: ha prodotto anche una memoria difensiva, con la quale giustifica il ritardo del tesseramento del tecnico per un banale errore di recapito al competente Settore Tecnico. Chiede il riconoscimento della propria buna fede; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, tenuto conto, però, che trattasi di ritardato adempimento; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Gibaldi Giovanni (Presidente A.S. Azzurra) l’inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19, punto 1) lettera h) del C.G.S. fino al 31 Agosto 2008; Alla Società A.S. Azzurra l’ammenda di Euro 200,00= (duecento); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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