COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ TKM GIOIA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALMONTE ADRIANO FINO AL 31.12.2008 IN RELAZIONE DELLA GARA FONTAMARA PESCINA / TKM GIOIA DISPUTATA IL 25/10/2008 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA (C.U. n° 11 DEL 30/10/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ TKM GIOIA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALMONTE ADRIANO FINO AL 31.12.2008 IN RELAZIONE DELLA GARA FONTAMARA PESCINA / TKM GIOIA DISPUTATA IL 25/10/2008 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA (C.U. n° 11 DEL 30/10/08). Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 6.11.2008 e sottoscritto dal Sig. D’Eleuterio Mauro “ …. In qualità di responsabile della società TKM Amatori di Gioia dei Marsi …. “ l’appellante ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Almonte colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo, chiedendone la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, poiché sottoscritto da persona che, contrariamente a quanto si legge nell’atto d’appello, non ha il potere di rappresentanza della TKM Amatori di Gioia dei Marsi, tenuto conto che dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzo risulta che il potere di firma è circoscritto al Sig. Fazi Alvaro, quale legale rappresentante della società è al Sig. Flamini Aldo, in qualità di responsabile della squadra riserve. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così, DELIBERA dichiara inammissibile il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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