COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. REAL L’AQUILA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DI PAOLO LUCA IN RELAZIONE ALLA GARA REAL L’AQUILA / SAN FRANCESCO DISPUTATA IL 12/10/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA (C.U. n° 9 DEL 16/10/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. REAL L’AQUILA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE DI PAOLO LUCA IN RELAZIONE ALLA GARA REAL L’AQUILA / SAN FRANCESCO DISPUTATA IL 12/10/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA (C.U. n° 9 DEL 16/10/08). Con appello ritualmente proposto, la società A.P.D. Real L’Aquila ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Di Paolo ripetutamente offeso e minacciato il direttore di gara in campo ed al termine della gara, chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in relazione ai fatti realmente accaduti. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dal calciatore può essere considerato come atto di protesta smodata in occasione di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara e non condivisa, piuttosto che come un vero e proprio atto di violenza, tenuto conto che lo steso direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato di non avere subito alcun contatto fisico da parte del calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Paolo Luca Nicola fino al 16.12.08, disponendo restituirsi la tassa versata.
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