COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO A.S. MASSA D’ALBE AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI STAFFIERI FLORIANO FINO AL 30/06/2010 E MARTORELLI LUCA FINO AL 30/11/2008 IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO –MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 19/10/2008 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. n° 20 DEL 23/10/2008 COMITATO REGIONALE L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO A.S. MASSA D’ALBE AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI STAFFIERI FLORIANO FINO AL 30/06/2010 E MARTORELLI LUCA FINO AL 30/11/2008 IN RELAZIONE ALLA GARA PATERNO –MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 19/10/2008 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. n° 20 DEL 23/10/2008 COMITATO REGIONALE L’AQUILA)
Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Massa D’Albe ha chiesto la revoca o in via subordinata la riduzione dei provvedimenti disciplinari in epigrafe, adottati dal G.S. per il comportamento tenuto dai calciatori e più precisamente dallo Staffieri per aver colpito l’arbitro con un calcio all’anca e dal Martorelli per aver protestato smodatamente nei confronti dello stesso.
La società ricorrente ha dedotto che in realtà l’arbitro aveva erroneamente riferito circa gli episodi descritti in quanto i calciatori sanzionati erano stati sostituiti prima degli episodi in discussione e non si erano pertanto resi responsabili dei gesti loro contestati.
L’arbitro della gara in sede di supplemento ha ribadito gli originari riferimenti precisando con dovizia di particolari che i calciatori sanzionati si erano resi effettivamente responsabili dei gesti compiuti in suo danno.
Il rappresentante della società appellante sig. Di Carlo Giovanni, all’uopo delegato dal presidente, nel comparire dinanzi a questa commissione ha onestamente ammesso che, da ulteriori indagini effettuate, il presunto scambio di persona non vi era stato.
Osserva la Commissione disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, non può dubitarsi delle responsabilità dei calciatori Staffieri e Martorelli in ordine ai comportamenti loro ascritti.
Quanto alla congruità delle sanzioni inflitte, pur riconoscendo il leale comportamento della società appellante, ritiene la Commissione che tali sanzioni siano effettivamente adeguate all’entità dei comportamenti tenuti dai calciatori.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la tassa di reclamo.
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