COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ NAIADI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE STANCHI NICOLA FINO AL 31.12.2008, AL CALCIATORE DI PENTIMA RAFFAELLO PER CINQUE GARE, AL CALCIATORE ETTORE CREATI PER TRE GARE, AMMENDA DI € 200,00, AMMENDA DI € 20,00) IN RELAZIONE ALLA GARA NAIADI / ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO DISPUTATA IL 25/10/08 PER IL CAMPIONATO CALCIO II CATEGORIA (C.U. N° 21 DEL 30.10.2008).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ NAIADI AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE STANCHI NICOLA FINO AL 31.12.2008, AL CALCIATORE DI PENTIMA RAFFAELLO PER CINQUE GARE, AL CALCIATORE ETTORE CREATI PER TRE GARE, AMMENDA DI € 200,00, AMMENDA DI € 20,00) IN RELAZIONE ALLA GARA NAIADI / ANTONIO SCIPIONE NOCCIANO DISPUTATA IL 25/10/08 PER IL CAMPIONATO CALCIO II CATEGORIA (C.U. N° 21 DEL 30.10.2008). Con appello ritualmente proposto, la società Centro Calcio Naiadi ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante la illegittimità delle sanzioni dell’ammenda e la eccessività delle sanzioni inflitte ai calciatori, in quanto spropositate rispetto alle singole responsabilità. Osserva preliminarmente la Commissione che l’impugnazione dell’ammenda di € 20,00 non può essere presa in considerazione, ai sensi dell’art. 45, comma III, C.G.S., con conseguente declaratoria d’inammissibilità dell’appello sul punto. Quanto all’ammenda di € 200,00 la stessa va confermata, poiché il direttore di gara in sede di supplemento ha precisato che i dirigenti occupavano la panchina ben prima che arrivassero i dirigenti delle altre squadre e che una persona non inserita in distinta che si trovava dall’altra parte del terreno di gioco, aveva ingiuriato e minacciato i dirigenti della squadra avversaria. Quanto alle sanzioni inflitte ai calciatori Stanchi e Di Pentima, le stese devono essere confermato, in quanto congrue ed adeguate rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti sia nei confronti del direttore di gara che dei dirigenti della squadra avversaria. Va, invece, lievemente ridotta la sanzione inflitta al calciatore Ettore Creati, in quanto, anche alla luce del supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro, il suo comportamento non appare di particolare gravità, essendosi, lo stesso, limitato a rivolgere ingiurie al direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Ettore Creati a due gare e di confermare, nel resto, gli impugnati provvedimenti, disponendo restituirsi la tassa d’appello, se ed in quanto addebitata.
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