COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE AL DIRIGENTE SCOGNAMIGLIO PIETRO FINO AL 12.11.2008) IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO / TERAMUM CALCIO A CINQUE DISPUTATA IL 04/10/08 PER IL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2”, (C.U. N° 19 DEL 16.10.2008).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE AL DIRIGENTE SCOGNAMIGLIO PIETRO FINO AL 12.11.2008) IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CALCETTO AVEZZANO / TERAMUM CALCIO A CINQUE DISPUTATA IL 04/10/08 PER IL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2”, (C.U. N° 19 DEL 16.10.2008). Con appello ritualmente proposto, la società A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento. Ha dedotto l’appellante la improcedibilità ed inammissibilità del reclamo proposto dalla società Teramum Calcio a cinque, in quanto proposto senza il relativo preannuncio, nonché la nullità del reclamo e dell’impugnata decisione per carenza di motivazione. La ricorrente Società pur avendo chiesto di essere sentita non è comparsa alla udienza di discussione per la quale era stata regolarmente avvisata . Osserva preliminarmente la Commissione che, quanto alla sanzione dell’ammenda, la stessa non può essere ritenuta impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma III, C.G.S., e sul punto, pertanto, l’appello va dichiarato inammissibile, così come la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Scognamiglio. Lo stesso appello va, altresì, dichiarato infondato quanto alla necessità del preannuncio, in quanto la norma che ha modificato la competenza individuandola in favore del Giudice Sportivo, non ha previsto tale adempimento, limitandosi solo a sottrarre alle Commissioni Disciplinari territoriali tale competenza. Quanto al reclamo proposto al G.S. dalla Teramum Calcio a 5 , lo stesso va dichiarato ammissibile, sia per la evidente sussistenza di quest’ultima società a ricorrere, sia perché tale reclamo contiene i requisiti essenziali previsti dalla vigente normativa. Allo steso modo, l’impugnata decisione del primo giudice va ritenuta regolarmente motivata e, come tale, deve essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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