COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE POLICANO MASSIMO PER TRE GARE, COME DA CU N. 27 DELL’1.10.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE POLICANO MASSIMO PER TRE GARE, COME DA CU N. 27 DELL’1.10.2008.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Ferrandina Calcio avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 27 dell’ 1.10.2008 con cui veniva inflitta al calciatore POLICANO MASSIMO la squalifica per 3(tre) giornate;
Letti gli atti ufficiali;
Accertato che dalla lettura del rapporto di gara emerge che a fine gara il calciatore Policano colpiva un avversario con un calcio alla gamba facendolo cadere a terra;
Considerato che detta fattispecie rientra tra quelle previste dall’articolo 19, lettera b, del C.G.S., secondo cui ai calciatori che si rendono colpevoli di una condotta violenta è inflitta la sanzione minima di 3(tre) giornate di squalifica;
Ritenuta, pertanto, congrua la sanzione inflitta dal G.S. in relazione ai fatti contestati;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica di 3(tre) giornate del calciatore Policano Massimo;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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