COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 29/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ INVICTA BURGENTIA AVVERSO OMOLOGAZIONE E REGOLARITA’ DELLA GARA DEL 21.09.2008 TRA INVICTA BURGENTIA E POMARICO.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 29/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ INVICTA BURGENTIA AVVERSO OMOLOGAZIONE E REGOLARITA’ DELLA GARA DEL 21.09.2008 TRA INVICTA BURGENTIA E POMARICO.
LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla società INVICTA BURGENTIA avverso la omologazione e la regolarità della gara del 21.09.2008 tra l’Invicta Burgentia ed il Pomarico, con cui chiede di assegnare gara persa alla società F.C. Pomarico o la ripetizione della stessa per errore tecnico del D.G.;
ASCOLTATA la società ricorrente nella seduta del 18.10.2008 e l’arbitro della gara nella seduta del 20.10.2008;
LETTI gli atti ufficiali di gara;
PRESO ATTO che la società Pomarico, controinteressata, benchè ritualmente messa a conoscenza del ricorso e dei motivi dello stesso, non ha fatto pervenire memorie e/o scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata;
RILEVATO che al 40° del s.t. della gara in oggetto il D.G. convalidava una rete della società Invicta Burgentia portandosi al centro del campo e, mentre si accingeva ad ordinare la ripresa del gioco, veniva aggredito alle spalle dal portiere della società Pomarico il quale lo stringeva con la mani al collo, soffocandolo e provocandogli momentanea difficoltà di respirazione ed intontimento e che lo stesso D.G., dopo aver provveduto ad espellere il calciatore in questione, decideva di ritornare sulla sua decisione e di annullare la marcatura;
RILEVATO, altresì, che la società ricorrente tra i motivi del ricorso evidenzia come a causa del caos creatosi in campo a seguito dell’aggressione subita dal D.G. e dal tempo trascorso, lo stesso arbitro decideva di annullare la marcature e di continuare la gara “pro forma”, comunicando della decisione all’allenatore della società Invicta Burgentia che, a sua volta, non protestava in merito all’annullamento della segnatura, ritenendo di fatto la gara chiusa al 40° del s.t.;
EVIDENZIATO che l’arbitro nella disposta audizione, pur precisando di non essere stato lui direttamente a comunicare la intenzione di continuare pro forma la gara, riferiva di aver risposto in senso affermativo ad un esplicito invito dell’allenatore della società Invicta Burgentia che gli chiedeva che la gara continuasse pro forma e che, dopo tale comunicazione, non ci sono state proteste e la gara è continuata in maniera tranquilla;
CONSIDERATO che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della C.A.F. (ora Corte di Giustizia Federale) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi natura tecnica e che nella casistica degli episodi “non di natura tecnica” rientrano tutti quei fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara;
RITENUTO che l’aver rassicurato l’allenatore dell’Invicta Burgentia sulla continuazione “pro forma” della gara da parte del D.G., ha sicuramente comportato in capo alla società ricorrente un “affidamento” sulla conclusione anticipata della gara e un atteggiamento volutamente “non agonistico” nel prosieguo della stessa e a ciò deve aggiungersi anche l’ulteriore circostanza, tutt’altro da sottovalutare, del tempo non affatto esiguo (circa 17 minuti) nei quali la gara è proseguita;
RILEVATO che dalla ricostruzione operata, ad avviso di questo Organo Giudicante, si sono verificati fatti ed avvenimenti che hanno avuto, senza alcun dubbio, influenza sulla regolarità di svolgimento della gara e che, pertanto, la stessa gara è da considerarsi irregolare;
VISTO l’art. 17, n.4, lettera c) del CGS;
P.Q.M.
• annulla il risultato conseguito sul campo e dispone la ripetizione della gara Invicta Burgentia – Pomarico;
• manda al Presidente del C.R. Basilicata per gli adempimenti di rito;
• dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
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