COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO GENZANO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MAURO NICO PER 5 GARE COME DA CU N. 33 DEL 22/10/2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ATLETICO GENZANO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MAURO NICO PER 5 GARE COME DA CU N. 33 DEL 22/10/2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Atletico Genzano avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al calciatore MAURO Nico come da CU n. 33 del 22/10/2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta a mezzo dell’avv. Scazzariello Domenico, in qualità di procuratore della suindicata società, come da nomina agli atti; Accertato che il comportamento del calciatore Mauro Nico è consistito esclusivamente in una condotta violenta posta in essere nei confronti di un calciatore e che il Mauro si recava, in qualità di Presidente dell’Atletico Genzano, negli spogliatoi del D.G. solo per ritirare i documenti di riconoscimento; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo, visto l’articolo 19, n. 4, del C.G.S., riduce la squalifica del calciatore Mauro Nico a 3(tre) gare; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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