COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 DEL 17.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.DANNI MAURO, Presidente S.S.INTER CLUB PARMA, e PETRILLI MICHELE, collaboratore S.S.INTER CLUB PARMA e S.S.INTER CLUB PARMA-Settore Giovanile e Scolastico
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 DEL 17.09.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico sigg.DANNI MAURO, Presidente S.S.INTER CLUB PARMA, e PETRILLI MICHELE, collaboratore S.S.INTER CLUB PARMA e S.S.INTER CLUB PARMA-Settore Giovanile e Scolastico
Con nota 17.6.2008 prot. 5663/388 pf 07 -08/SS/en, il Vice Procuratore Federale,
VISTA ed ACQUISITA la segnalazione della Associazione Italiana Allenatori di Calcio con la quale è stata denunciata la condotta antisportiva del tesserato SOLIANI Stefano (cod. 58.491) nonchè della società INTER CLUB PARMA partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali 2007/2008 che pur avendo tesserato il Sig. Soliani quale responsabile tecnico, avrebbe di fatto utilizzato per il predetto ruolo soggetto diverso non abilitato indicato nella persona del Sig. Petrilli Michele;
ACQUITA la relazione del collaboratore aile indagini Gianfranco Cacozza con i relativi allegati; ACQUISITA scheda tecnica del tesserato Soliani Stefano;
ACQUISITA copia delle distinte di gara disputate dalla società INTER CLUB PARMA relative al campionato 2007/2008;
ACQUISITA copia del foglio di iscrizione della società S.S. INTER CLUB PARMA;
RILEVATO che in occasione della audizione disposta dal collaboratore in sede di indagini, gli arbitri Testa Michele, Elia Gabriele e La Cognata Domenico hanno confermato la circostanza che in occasione delle gare dagli stessi dirette tra gennaio e aprile 2008, sebbene in panchina della soc. INTER CLUB PARMA fosse presente il tesserato Soliani Stefano, di fatto la conduzione tecnica della squadra veniva presa dal Sig. Petrilli Michele inserito in distinta con la qualifica di massaggiatore;
CONSIDERATO che il tecnico Soliani Stefano è risultato dalla scheda di tesseramento federale tesserato per la società S.S. INTER CLUB PARMA a far data dal 03.01.2008, che gia precedentemente, come emerge dalle distinte di gara è risultato essere state inserito quale tecnico in occasione di gare disputate dalla suddetta società;
CONSIDERATO inoltre che dalle indagini è emerso che il Sig. Soliani Stefano ha consentito che la funzione di allenatore fosse svolta di fatto da soggetto diverso (Petrilli Michele) a ciò non qualificato;
CONSIDERATO che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrano per quanto riguarda iI Sig. Soliani Stefano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 35 comma 1, del Regolamento per iI Settore Tecnico per il quale si procede con separato atto alla Commissione Disciplinare presso iI Settore Tecnico;
CONSIDERATO che per la violazione ascritta al Sig. Soliani Stefano sono chiamati a rispondere anche il Sig. DANNI Mauro, Presidente della S.S. INTER CLUB PARMA all'epoca dei fatti, il Sig. PETRILLI Michele, collaboratore della S. S. INTER CLUB PARMA, nonchè la società S.S.INTER CLUB PARMA;
VISTO I'art. 32, comma 4, del C.G.S. vigente,_.
Ha deferito a questa C.D. Ie parti in indirizzo, perchè rispondano:
- i sigg.DANNI MAURO e PETRILLI MICHELE della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall'art.35 del Regolamento per il Settore Tecnico, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva;
- la società A.S.D. INTER CLUB PARMA della violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, il sig.DANNI e la S.S.INTER CLUB PARMA hanno fatto pervenire memoria difensiva in cui il sig.DANNI “dichiara la propria assoluta buona fede nell’aver affidato la conduzione della squadra Giovanissimi Regionali 1993 al sig.Soliani Stefano, allenatore patentato e col quale ha sempre intrattenuto rapporti quale responsabile della squadra, interloquendo solo occasionalmente con il collaboratore sig.Michele Petrilli”, “riconoscendo comunque di non aver correttamente vigilato sull’operato dei propri tesserati ed in particolare sul tardivo tesseramento presso il Settore Tecnico dell’allenatore sig.Soliani Stefano, avvenuto effettivamente solo in data 3.1.2008” , “rivolge istanza affinché, sulla scorta dell’ammissione di responsabilità in vigilando si voglia procedere alla formulazione della proposta di applicazione della sanzione (ridotta) su richiesta delle parti, a suo carico e della S.S.INTER CLUB PARMA”. Nulla è pervenuto da parte del sig.PETRILLI.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con il sig.DANNI e la società S.S.INTER CLUB PARMA, per l’applicazione di una sanzione ridotta che indica nella inibizione per mesi 2 del sig.DANNI MAURO (anziché mesi 3 come sanzione base) e nell’ammenda a carico della società S.S.INTER CLUB PARMA di € 300 (anziché € 400 come sanzione base).
La Commissione,
- letto il deferimento;
- avuta presente la memoria difensiva depositata dal sig.DANNI e dalla S.S.INTER CLUB PARMA;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S.,
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. DANNI MAURO, Presidente della società INTER CLUB PARMA, la inibizione per mesi 2 ed alla società INTER CLUB PARMA l’ammenda di € 300.
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