COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MORINI IVANO, Presidente società NAVILE ZOLA 1987 e società NAVILE ZOLA 1987 – Calcio a cinque serie C 2
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MORINI IVANO, Presidente società NAVILE ZOLA 1987 e società NAVILE ZOLA 1987 – Calcio a cinque serie C 2
Con nota 23.7.2008 prot. 423/1385 pf 07-08/SS/bpl, il Vice Procuratore Federale.
- esaminati gli atti trasmessi dal Settore Tecnico della FIGC relativi al Sig.Andrea URBISAGLlA, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ( matricola 51.953), per aver posta in essere comportamenti antiregolamentari;
- rilevato che dalla documentazione stessa è emerso che, nel corso della stagione sportiva 2007/2008 il sig. Andrea URBISAGLlA, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 51953.), tesserato in qualità di allenatore ed in qualità di giocatore per la Societa SPORT FINNES MAGIONE CALCIO A 5, partecipante al campionato Serie B girone A di Calcio a 5 dopo essere state esonerato, nel novembre 2007, dalla stessa Società ed aver ottenuto lo svincolo quale giocatore, ha svolto I'attività di allenatore di fatto per la Società NAVILE ZOLA 1987 partecipante alla Divisione Regionale di Calcio a 5 campionato Serie C1 indicato, fra I'altro, a referto in sei gare (12,19,26 gennaio e 9,16 e 23 febbraio 2008) secondo dirigente e/o massaggiatore ed in una gara ( 1 marzo 2008) quale giocatore della stessa Società NAVILE ZOLA 1987;
- ritenuto che la condotta posta in essere dal sig.lvano MORINI, Presidente della società NAVILE ZOLA 1987 integri la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alI'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere permesso che il sig. Andrea URBISAGLIA svolgesse nella medesima stagione sportiva I'attività di allenatore per conto della Società NAVILE ZOLA 1987 pur essendo gia tesserato ed avendo svolto I'attività di allenatore della Società SPORT FINNES MAGIONE CALCIO A 5 società dalla quale era state esonerato, nonché, a titolo di responsabilità diretta, per quanta addebitato al proprio Presidente ai sensi dell' art. 4 comma 1 del C.G.S., ascrivibile alla società NAVILE ZOLA 1987;
- considerato che per quanta concerne la violazione posta in essere dall'allenatore signor Andrea URBISAGLIA si provvede, con autonomo atto al deferimento, alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art.32 comma 4 del C.G.S.
ha deferito a questa C.D. Ie parti in indirizzo, perchè rispondano :
- iI sig.MORINI IVANO, Presidente della società NAVILE ZOLA 1987, della violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S., (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. (inosservanza del divieto per i Tecnici, nel corso della stessa stagione agonistica, di svolgere alcuna attività per più di una società), per avere consentito al sig.Andrea Urbisaglia di svolgere I'attività di allenatore per quanto descritto nella parte motiva;
- la soc.NAVILE ZOLA 1987, della violazione di cui all'art. 4 commi 1 del C.G.S.,per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, il sig.MORINI IVANO, Presidente della società NAVILE ZOLA 1987 ha fatto pervenire richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., con il sig.MORINI, anche nell’interesse della società NAVILE ZOLA 1987, per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per mesi 2 (anziché mesi 3 come sanzione base) del sig.MORINI IVANO e nell’ammenda di € 250 (anziché € 400 come sanzione base) a carico della società NAVILE ZOLA 1987.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- visti gli artt. 18, 19 , 23 e 24 del C.G.S.,
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione indicata, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig.MORINI IVANO, Presidente della società NAVILE ZOLA 1987, l’inibizione per mesi 2 ed alla società NAVILE ZOLA 1987 l’ammenda di € 250.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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