COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. MARI GINETTO, Presidente dell’A.S.TRAVERSETOLO, ZUCCHI LINO, dirigente A.S.TRAVERSETOLO, RAVANETTI PAOLO, collaboratore A.S.TRAVERSETOLO e A.S.TRAVERSETOLO-Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. MARI GINETTO, Presidente dell’A.S.TRAVERSETOLO, ZUCCHI LINO, dirigente A.S.TRAVERSETOLO, RAVANETTI PAOLO, collaboratore A.S.TRAVERSETOLO e A.S.TRAVERSETOLO-Settore Giovanile e Scolastico Con nota 23.7.2008 prot. 415/946 pf 07-08/SS/bpl, il Vice Procuratore Federale, - atteso che la presente attività di indagine trae origine da una segnalazione dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio Gruppo Emiliano, ove si evidenzia che iI sig. Doriano Monica (matr. 81918) , nel corso delia stagione 2007/2008, avrebbe assunto la conduzione tecnica della A.S.D. Traversetolo - partecipante al campionato allievi regionali girone B emiliano - solo per svolgere la funzione di prestanome al sig. Paolo Ravanetti, soggetto non abilitato; considerato che, relativamente alla stagione calcistica 2007/2008: A) il sig. Doriano Monica, istruttore giovani calciatori, ~ stando alle schede informatiche di censimento acquisite presso la FIGC, non risulta tesserato per alcuna Società (I'ultimo tesseramento risale, infatti, alla stagione 1990/1991) eppure figura quale allenatore delia AS.D. Traversetolo nel modulo di conferma partecipazione della Società al Campionato allievi regionali Emilia-Romagna del 6 agosto 2007, nella dichiarazione autografa del tecnico allegata a tale documento nonché nelle distinte delle gare di seguito elencate (dove figura iI nominativo dell'allenatore, anche se assente): Pontolliese Libertas1907 - A.S.D. Traversetolo, il 16.09.07; A.S.D. Traversetolo - Progetto Montagna, il 23.09.07; San Giuseppe- A.S.D. Traversetolo, iI30.09.07; A.S.D. Traversetolo - Fides iI 7.10.07; Juventus Club - A.S.D. Traversetolo iI 14.10.07; A.S.D. Traversetolo - Pievicella iI 21.10.07; AS.D. Traversetolo - Borgonovese, iI 4.11.07; Correggese - AS.D. Traversetolo, 1'11.11.07; Fidenza - A.S.D. Traversetolo iI 18.11.07; Montebello - AS. D. Traversetoloil 25.11.07; Inter Club - A.S.D. Traversetolo il 2.12.07; A.S.D. Traversetolo - Progetto Intesa il 9.12.07; AS.D. Traversetolo - Pontolliese il 20.01.08; B) iI sig. Paolo Ravanetti ~ risulta quale dirigente accompagnatore delia AS.D. Traversetolo (tessera impers. n. 2272) nel modulo di conferma partecipazione della Società al Campionato allievi regionali Emilia¬Romagna del 6 agosto 2007 ed in tutte Ie distinte di gara dinanzi citate; ~ dopo avere frequentato a Parma, dal 5.11.07 al 08.12.07, il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 22 dell'11.09.2007 per iI conseguimento dell'abilitazione quale allenatore di base, viene iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tale qualifica il 19.12.07, come da Comunicato Ufficiale n° 62 pubblicato in pari data; ~ dal 27 gennaio 2008 (gara Progetto Montagna - AS.D. Traversetolo) fino alla conclusione del campionato, compare quale allenatore delia AS.D. Traversetolo (matr. n. 105533) in tutte Ie distinte delle gare disputate; rilevato 1. che iI sig. Ginetto Mari, Presidente delia AS.D. Traversetolo ha confermato che iI sig. Ravanetti, fino al conseguimento dell'abilitazione, si è spesso occupato -a causa delle ripetute assenze dell'allenatore Monica dovute a problemi familiari- dell'allenamento della squadra e, figurando in panchina quale dirigente accompagnatore, si è fatto carico della conduzione tecnica; 2. che tali circostanze sono state ribadite dallo stesso Ravanetti, dal Monaco e dal calciatore Matteo Ugolotti; 3. che la AS.D. Travesetolo ha designata quale responsabile delLa squadra iI componente del C. D. Sig. Zucchi Lino; considerato, pertanto, che I'attività di indagine ha consentito di ricavare utili elementi di conferma - che si sostanziano in significativi ed univoci riscontri sia documentali che narrativi - in ordine al fatto che, nel corso della stagione calcistica 2007/2008: 1 iI sig. Doriano Monica, dall'inizio del campionato e fino al 20gennaio 2008, ha assunto la funzione di allenatore di fatto per la AS.D. Traversetolo anche al fine di fungere da prestanome al sig. Ravanetti; 2 il sig. Paolo Ravanetti, ancorché privo della prescritta abilitazione, ha assunto -per sua stessa ammissione- la conduzione tecnica della squadra anche durante Ie partite, nelle quali, in particolare, ha impartito suggerimenti tecnici ai giocatori dalla panchina, ove sedeva quale dirigente accompagnatore; 3 il Presidente della A.S.D. Traversetolo ha posto in essere una condotta chiaramente elusiva dei divieti posti dalle norme regolamentari consentendo: - al sig. Monica di svolgere attività di allenatore di fatto e di figurare in tale ruolo nelle distinte di gara sebbene iI tecnico non avesse provveduto a regolarizzare il tesseramento con la Società; - al sig. Doriano di occuparsi della conduzione tecnica della squadra anche dal recinto di gioco, ove accedeva quale dirigente accompagnatore, malgrado questi fosse privo della necessaria abilitazione; ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti integrino: - gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanta previsto dall' art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38 delle N.O.I.F. ascrivibile ai signori: • Ginetto Mari, all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente della A.S.D. Traversetolo, e Lino Zucchi , Dirigente delia AS.D. Traversetolo per aver fatto assumere la conduzione tecnica della Società da un soggetto non tesserato per tale funzione e per aver consentito che iI ruolo di allenatore fosse di fatto esercitato, in assenza del primo, dal dirigente accompagnatore che, in tale veste, sedeva regolarmente in panchina dall'inizio del campionato e fino al mese di gennaio 2008; - gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. ascrivibile • al signor Paolo Ravanetti, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della AS.D. Traversetolo, per avere assunto la conduzione tecnica della squadra in assenza delia prescritta abilitazione, dall'inizio del campionato e fino al20 gennaio 2008 nonché alla Società: • A.S.D. Traversetolo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri dirigenti, ai sensi dell'art. art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.; ritenuto, altresì, sulla scorta di quanta sopra riassuntivamente esposto: • che, nella condotta tenuta dal sig. Doriano Monica, per come descritta in narrativa, si ravvisino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanta previsto dall'art. 35 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere iI predetto, dall'inizio del campionato e fino al 20 gennaio 2008, assunto la conduzione tecnica della squadra in assenza di regolare tesseramento - figurando in tale veste nelle distinte di gara - e consentito che, in propria vece, Ie funzioni di allenatore fossero di fatto esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione, ossia dal dirigente Paolo Ravanetti; • che, pertanto, nei confronti di detto allenatore si debba procedere con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso iI Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli artt. 35, comma 3, e 36, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico; rilevato, ad ogni buon conto, relativamente alla posizione del Ravanetti, che, ai fini della determinazione del giudice competente occorre avere riguardo alia funzione dal predetto rivestita in ambito federale al momento della consumazione della violazione (cfr., tra gli altri, Comunicato Ufficiale n. 38 del 25 ottobre 2007, con cui la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione per essere i fatti contestati risalenti a periodi temporali in cui I'incolpato non era iscritto nell'Albo dei Tecnici tenuto presso iI Settore Tecnico delia F.I.G.C.); - visto l'art.32 comma 4 del C.G.S. ha deferito a questa C.D. Ie parti in indirizzo, perchè rispondano : iI sig.MARI GINETTO, all'epoca dei fatti Presidente AS.D.TRAVERSETOLO, ed il sig. ZUCCHI L1NO, Dirigente A.S.D.TRAVERSETOLO, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e proibita di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dagli artt.35 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; II sig.RAVANETTI PAOLO della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; la soc.A.S.D. TRAVERSETOLO, della violazione di cui all'art.4 commi 1 e 2 del C.G.S.,per responsabilità diretta ed oggettiva, con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri dirigenti. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle stesse. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., con il sig.MARI, anche nell’interesse dell’A.S.D.TRAVERSATOLO, e con i signori ZUCCHI e RAVANETTI per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per mesi 2 (anziché mesi 3 come sanzione base) dei sigg.MARI GINETTO, Presidente dell’A.S.D.TRAVERSETOLO, e ZUCCHI LINO, per la squalifica per gioni 75 (anziché 4 mesi come sanzione base) del sig.RAVANETTI PAOLO e nell’ammenda di € 600 (anziché € 1.000 come sanzione base) a carico dell’A.S.D.TRAVERSETOLO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - visti gli artt. 18, 19 , 23 e 24 del C.G.S., - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione indicata, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere ai sigg.MARI GINETTO, Presidente dell’A.S.D.TRAVERSETOLO, e ZUCCHI LINO, dirigente dell’A.S.D.TRAVERSETOLO, l’inibizione per mesi 2, al sig.RAVANETTI PAOLO la squalifica per giorni 75 ed all’A.S.D.TRAVERSETOLO l’ammenda di € 600. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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