COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 DEL 01.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.BERTONCINI MAURO, Presidente A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA, MARCOTTI ROBERTO, collaboratore A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA, e A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA – Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 DEL 01.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.BERTONCINI MAURO, Presidente A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA, MARCOTTI ROBERTO, collaboratore A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA, e A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA – Settore Giovanile e Scolastico Con nota 29.7.2008 prot.n. 551/953 pf 07-08/ss/bpl, iI Vice Procuratore Federale, VISTA la segnalazione della Associazione Italiana Allenatori di Calcio con la quale è stata denunciata la condotta antisportiva del tesserato BOCELLI Pier Angelo (cod. 5915) nonché della società A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA partecipante al Campionato Allievi regionali girone B emiliano 2007/2008 che pur avendo tesserato il Sig. Bocelli quale responsabile tecnico, ha di fatto utilizzato per il predetto ruolo soggetto diverse non abilitato indicato nella persona del Sig. Marcotti Roberto; ACQUITA la relazione del collaboratore alle indagini Giancarlo Tatta con i relativi allegati; ACQUISITA scheda tecnica del tesserato Bocelli Pier Angelo; ACQUISITA copia del foglio di conferma di partecipazione ai campionati e tornei regionali per la stagione sportiva 2007/2008 della società A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA RILEVATO che da diverse fonti risulta provata la predetta violazione disciplinare e più precisamente: - nella copia stralcio del giornale "Gazzetta di Parma" del 29.01.2008, acquisita ed allegata alla relazione, con riferimento alla partita Juventus Club - Fidenza viene indicato quale allenatore della Juventus Club il Sig. Marcotti Roberto; - nel sito ufficiale della JUVENTUS CLUB PARMA viene indicato quale allenatore il Signor Marcotti Roberto; CONSIDERATO che tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni assunte dal . collaboratore della Procura Federale in sede di indagini e rese in data 14.04.2008 dal Sig. Dall'Aglio Mauro, Presidente Provinciale della Associazione Allenatori Parma e dallo stesso Sig. Bocelli Pierangelo. In tale sede infatti il primo ha dichiarato di aver personalmente constatato che in occasione della partita Juventus Club contro Traversatica, sebbene in panchina fosse presente anche il Sig. Bocelli Pier Angelo, tutte Ie operazioni tecnico-tattiche dei calciatori della Juventus Club Parma venivano di fatto dirette esclusivamente dal Sig. Marcotti Roberto, anch'esso presente in panchina, senza quindi alcun intervento dell'allenatore ufficiale; il secondo, malgrado si sia dichiarato I'allenatore ufficiale della Juventus Club Parma, ha di fatto confermato la circostanza che in occasione delle partite disputate dalla squadra Ie disposizioni necessarie ai calciatori vengono impartite dal Marcotti Roberto; CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta ed acquisita ed all'esito delle audizioni risulta provato che il Sig. Bocelli Pier Angelo, malgrado allenatore ufficiale delia Juventus Club Parma, ha in realtà consentito che tale funzione fosse di fatto svolta da soggetto diverse (Marcotti Roberto) a ciò non qualificato, essendo stato indicato come semplice collaboratore così come si legge nel foglio di conferma acquisito e agli atti; 1) CONSIDERATO che il comportamento posto in essere dal Sig. Bocelli Pier Angelo integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 35 comma 1 e 2 del Regolamento per il Settore Tecnico per il quali si procede con separato atto presso la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico; CONSIDERATO altresì che il comportamento posto in essere dal Marcotti Roberto per aver assunto di fatto la conduzione della prima squadra senza essere in possesso della necessaria abilitazione nè delle autorizzazioni di cui all' art. 40 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, integra la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.; CONSIDERATO che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli art. 23 comma 1 N.O.I.F. e 40 comma 1 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti ascrivibili al Sig. BERTONCINI Mauro, Presidente della A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA, nonché dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per la violazione commessa dal proprio Presidente e dai soggetti di cui all'art. 1 comma 5 C.G.S. a carico della società A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA; visto l’art.32, comma 4, del C.G.S. vigente; ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - iI Sig. BERTONCINI MAURO Presidente della soc. A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli art. 23 comma 1 N.O.I.F. e 40 comma 1 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; - iI Sig. MARCOTTI ROBERTO, collaboratore della soc. A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA, della violazione deII' art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione con quanto previsto dall'art. 40 LND per aver posto in essere i comportamenti descritti nella parte motiva; - la societa A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA, della violazione dell' 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente ed ai soggetti di cui all'art. 1 comma 5 C.G.S. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, il sig.BERTONCINI, anche nell’interesse della società JUVENTUS CLUB PARMA, ed il sig.MARCOTTI, hanno inviato una memoria in cui “contestano in fatto ed in diritto ogni addebito ascritto”, chiedono di essere ascoltati, e sono presenti all’odierno dibattimento, assistiti da persona di fiducia. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare le responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 dei sigg.BERTONCINI MAURO e MARCOTTI ROBERTO e con l’ammenda di € 400 a carico della società A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA. Il sig.MARCOTTI esclude, nel modo più assoluto, di avere svolto le mansioni di allenatore di squadre giovanili dell’A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA, ma, quale collaboratore della predetta società, si è limitato nelle occasioni in cui era presente in panchina, a trasmettere ai giocatori le istruzioni che gli venivano indicate dall’allenatore sig.BOCELLI, sempre presente in panchina, ma che, anche a motivo della sua età avanzata, a volte, non riusciva a far giungere la sua voce ai giocatori. Il sig.BERTONCINI concorda con quanto dichiarato dal sig.MARCOTTI, ribadendo che l’A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA non gli ha mai affidato l’incarico di allenatore di proprie squadre, aggiungendo che nel sito Internet della società figura in primis il sig.Bocelli Pier Angelo. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti le argomentazione svolte dai sigg.BERTONCINI e MARCOTTI; - riscontrato che, dalla documentazione in atti emerge, fra l’altro, che : 1) nel modulo di conferma della partecipazione dell’A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA al campionato regionale allievi è indicato, insieme ad altri, il sig.MARCOTTI, quale collaboratore; 2) la costante presenza in panchina dell’allenatore BOCELLI, nelle uniche due occasioni sottoposte alle indagini; - ritenuto che il deferimento disposto dalla Procura Federale non sia confortato da elementi di prova certa ed incontrovertibile sufficiente ad affermare la responsabilità delle parti deferite in riferimento alle violazioni loro attribuite, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dal Vice Procuratore Federale, prosciogliendo da ogni addebito i signori BERTONCINI MAURO, Presidente dell’A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA, MARCOTTI ROBERTO, collaboratore dell’A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA e l’A.S.D.JUVENTUS CLUB PARMA.
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