COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 DEL 01.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO LIBERTAS RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.RIZZO SALVATORE – all.Fiore Casinò Royal avverso inibizione al 31.10.2010 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 4 del 23.7.2008 gara FIORE CASINO’ ROYAL – IMP.GAS.FANTONI del 14.7.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 DEL 01.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO LIBERTAS RECLAMO PROPOSTO DAL SIG.RIZZO SALVATORE – all.Fiore Casinò Royal avverso inibizione al 31.10.2010 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 4 del 23.7.2008 gara FIORE CASINO’ ROYAL – IMP.GAS.FANTONI del 14.7.2008 Il sig.RIZZO SALVATORE, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente : 1) di non essere stato espulso, ma si essersi allontanato spontaneamente, non ritenendo corretta la decisione arbitrale; 2) che dopo aver pesantemente apostrofato l’arbitro di qualche insulto, nella concitazione è volato qualche spintone di troppo e, come evidenzia il rapporto del direttore di gara, senza colpirlo con pugni od altro. Chiede una consistente riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dando atto di non avere potuto sentire l’arbitro della gara che, invitato per due volte, non si è presentato; - considerato che dal referto di gara si rileva che, mentre l’arbitro si dirigeva verso la panchina per comunicargli il provvedimento dell’allontanamento dal campo di gioco, l’all.RIZZO, nell’abbandonare il terreno di gioco, gli rivolgeva frasi offensive e scurrili. Al termine della gara, mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva affrontato dall’all.RIZZO che, nel reiterare le esternazioni, cercava di colpirlo con pugni, non giunti a segno, ma riuscendo comunque a raggiungerlo con “qualche spintone”; - atteso che l’assistente che ebbe a rilasciare supplemento, sentito a chiarimenti, ha confermato che l’all.RIZZO, a fine gara, gli rivolgeva frasi offensive e scurrili; - ritenuto che il comportamento dell’all.RIZZO, oltremodo riprovevole, possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2009 la inibizione dell’all.RIZZO SALVATORE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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