COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 DEL 08.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CABASSI UNION CARPI avverso squalifica per 8 giornate calc.DOTTI MARCO delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 11 del 24.9.2008 gara CABASSI – OLIMPIC VILLAGGIO del 21.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 DEL 08.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CABASSI UNION CARPI avverso squalifica per 8 giornate calc.DOTTI MARCO delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 11 del 24.9.2008 gara CABASSI – OLIMPIC VILLAGGIO del 21.9.2008 L’A.S.CABASSI UNON CARPI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.DOTTI ha toccato con una gestualità istintiva, ma non violenta, con la punta del dito l’arbitro, per fargli notare che, secondo lui, l’ammonizione era ingiusta in quanto scalciato ed offeso in modo brutale dall’avversario. All’estrazione del cartellino rosso, si è girato ed è andato verso gli spogliatoi, senza proferire alcuna offesa, in modo tranquillo, come ammesso dal direttore di gara a fine partita al nostro Vice Presidente”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.DOTTI MARCO, dopo la comunicazione del provvedimento di ammonizione, lo spingeva alla spalla destra in modo leggero e gli rivolgeva, in tono pacato, la frase di cui a referto; - valutato il comportamento messo in atto dal calc.DOTTI, tenuto conto delle precisazioni fornite dall’arbitro e considerata la frase rivolta al direttore di gara unicamente come espressione di contenuta protesta; - ritenuto che i fatti sopra descritti non possano essere ricondotti alle previsioni di cui al comma 4 lett. d) dell’art. 19 C.G.S., d e l i b e r a - di ridurre la squalifica del calc. DOTTI MARCO a 5 giornate di gara. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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