COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Campionato Prov.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BARCACCIA avverso squalifica per 3 giornate calc.CERVI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 dell’1.10.2008 gara VAL D’ENZA UNITED – BARCACCIA del 28.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Campionato Prov.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA U.S.BARCACCIA avverso squalifica per 3 giornate calc.CERVI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 13 dell’1.10.2008 gara VAL D’ENZA UNITED – BARCACCIA del 28.9.2008 L’U.S.BARCACCIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “la veemenza e la brutalità dell’aggressione effettuata da un giocatore avversario nei confronti del nostro calciatore (a palla lontana ) era tale che prima dell’intervento di 3 persone adulte che a stento sono riuscite ad atterrarlo ed immobilizzarlo, un altro ragazzo della nostra società aveva tentato di fermarlo, ricevendo a sua volta una serie di pugni. Nel frattempo GIOVANNI CERVI ha tentato anch’esso di intervenire, con l’intento di interrompere l’aggressione al nostro atleta che era per terra e sul quale l’avversario predetto continuava ad infierire con calci, e solo per difendersi dall’ennesimo gesto del citato avversario che tentava di colpirlo, gli ha dato uno schiaffo”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.CERVI, intervenendo a difesa di un suo compagno di squadra, colpiva con un violento pugno in faccia un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CERVI GIOVANNI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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