COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Reg. Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SASSO MARCONI avverso squalifica per 5 giornate calc.GRECO DOMENICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara SASSO MARCONI – BOCA PEGASO del 28.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Reg. Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SASSO MARCONI avverso squalifica per 5 giornate calc.GRECO DOMENICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara SASSO MARCONI – BOCA PEGASO del 28.9.2008 L’A.C.SASSO MARCONI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza “un errore di persona da parte dell’arbitro nell’indicare il calc.GRECO responsabile di un’offesa verbale verso un giocatore avversario, invece che il n. 18 Cavuoto Filippo. Lo stesso arbitro, prima di entrare nel proprio spogliatoio, ha fatto presente al nostro allenatore ed al dirigente addetto all’arbitro che due nostri giocatori, il n. 16 Grisetti Sebastiano ed il n. 18 Cavuoto Filippo, erano stati ammoniti dopo l’uscita dal campo. Con tutto ciò, non chiediamo sconti per le giornate prese di squalifica, ma la giusta rivalutazione per un ragazzo innocente”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calciatore che, a fine gara, ha rivolto frasi offensive e razziste ad un giocatore avversario di colore, è stato il calciatore n. 18 CAVUOTO FILIPPO e non il calciatore n. 11 GRECO DOMENICO, come erroneamente indicato a referto, d e l i b e r a - di annullare la squalifica per 5 giornate del calc.GRECO DOMENICO e di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo del C.R.E.R., per i provvedimenti di competenza. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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