COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 DEL 22.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico MORICI MASSIMO, TURRINI ROSSANA, SCARPELLI ANGELO, A.S.D.ANZOLAVINO-camp.Eccellenza- e A.S.D. AXYS TEAM ANZOLAVINO –camp.II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 DEL 22.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico MORICI MASSIMO, TURRINI ROSSANA, SCARPELLI ANGELO, A.S.D.ANZOLAVINO-camp.Eccellenza- e A.S.D. AXYS TEAM ANZOLAVINO –camp.II^ categoria Con nota 10.9.2008 prot. n. 1019/767 il Vice Procuratore Federale , - esaminati gli atti relativi al reclamo del calc.Morici Luca, tendente ad ottenere l’annullamento del proprio tesseramento in favore dell’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO, trasmessi ai sensi dell’art.48, comma 4 del C.G.S., dalla Commissione Tesseramenti; - esaminata la richiesta di lista di trasferimento a firma della sig.ra TURRINI ROSSANA, madre del calc.Morici Luca, che denuncia un grave vizio di forma posto in essere in occasione del tesseramento 2006/2007 del (all’epoca) minore Luca, consistito nell’apposizione della firma, in sua assenza, ad opera del coniuge MORICI MASSIMO, indotto a sottoscrivere in sua vece; - vista la delibera della Commissione Tesseramenti con cui si dichiara la nullità del tesseramento e lo svincolo del calc.Morici Luca, per apocrifia della firma di uno dei genitori, necessaria in via assoluta per la validità del medesimo; - visto il reclamo presentato dal Presidente dell’A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO alla Commissione Tesseramenti, nel quale si eccepisce che la richiesta di tesseramento sottoscritta dal solo MORICI MASSIMO deve essere considerata valida ed efficace poiché è stata sottoscritta da uno dei genitori del minore in un momento in cui l’altro era temporaneamente assente e comunque nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di potestà genitoriale, trovando applicazione il disposto dell’art. 317, comma 1, c.c., in forza del quale la potestà del figlio minore può essere esercitata in modo esclusivo da un solo genitore, nel caso in cui l’altro si allontani, diventi incapace o comunque sia impossibilitato ad esercitarla a causa di altro impedimento; - rilevato che nella dichiarazione resa da MORICI MASSIMO, Segretario con delega si rappresentanza dell’A.S AXYS TEAM ANZOLAVINO, ai rappresentanti della Procura Federale è detto che “la firma di mia moglie fu fatta pure da me, in quanto materialmente presente…..sono, da tale punto di vista, reo confesso”; - rilevato che la firma apposta sul modulo n. 173002 alla voce “Presidente della Società” è quella del sig.ANGELO SCARPELLI, Presidente pro-tempore dell’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO nella stagione 2006/2007, e che, pertanto, su questi incombeva un obbligo di preventivo controllo che la lista di trasferimento fosse sottoscritta da entrambi i genitori del calciatore minorenne; - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig.MORICI MASSIMO, Segretario dell’A.S.AXYS TEAM ANZOLAVINO, della violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S., per aver apposto la firma apocrifa della moglie Turrini Rossana, sulla lista di trasferimento del figlio; - la sig.ra TURRINI ROSSANA, Vice Presidente dell’A.S.AXYX TEAM ANZOLAVINO, della violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S., per aver denunciato con notevole ritardo un grave vizio di forma, segnalandone l’esistenza al solo scopo di trarne un vantaggio; - il sig.SCARPELLI ANGELO, Presidente A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO, della violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S., per aver omesso di controllare che la lista di trasferimento fosse sottoscritta da entrambi i genitori del calciatore minorenne; - la società A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S., in relazione alla condotta del proprio Presidente; - la società A.S.AXYS TEAM ANZOLAVINO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S., della violazione dell’art.4, comma 1, del C.G.S., in relazione alla condotta dell’allora Presidente, dirigenti e tesserati citati. Ritualmente notificato l’avviso di convocazione, il sig.SCARPELLI e l’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO hanno presentato richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato con il sig.SCARPELLI ANGELO, l’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO ed il sig.MORICI MASSIMO, a seguito di patteggiamento ai sensi degli art.23 e 24 del C.G.S., per l’applicazione, di una sanzione ridotta, che, per i signori SCARPELLI e MORICI, indica in mesi 2 di inibizione (anziché mesi 3 come sanzione base) e l’ammenda di € 166,67 (anziché € 250 come sanzione base) e per l’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO indica in una ammenda di € 333,34 (anziché € 500 come sanzione base). Di poi, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. da parte della sig.ra TURRINI ROSANNA con la inibizione per mesi 3 e l’ammenda di € 250 e la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione alla condotta dei propri dirigenti e tesserati dell’A.S.AXYS TEAM ANZOLAVINO con l’ammenda di € 500. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalla sig.ra TURRINI ROSSANA integri la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva dell’A.S.AXYS TEAM ANZOLAVINO; - valutata, comunque, la responsabilità dell’A.S.AXYS TEAM ANZOLAVINO e la categoria di appartenenza della stessa; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per i sigg.SCARPELLI e MORICI nonché per l’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO; - con ordinanza non impugnabile, per i sigg.SCARPELLI e MORICI nonché per l’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.; - visti gli art. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere ai sigg.SCARPELLI ANGELO e MORICI MASSIMO la inibizione per mesi 2 e l’ammenda di € 166,67, all’A.S.D.ANZOLAVINO CALCIO l’ammenda di € 333,34, alla sig.ra TURRINI ROSANNA la inibizione per mesi 3 e l’ammenda di € 250 ed all’A.S.AXYS TEAM ANZOLAVINO l’ammenda di € 200.
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