COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 DEL 29.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SAVIGNANESE avverso squalifica per 2 giornate calc. GIORDANI CLAUDO, SOW PAPA MADIAGHE e BABINO FEDERICO, per 3 giornate calc.SUZZI FRANCESCO, al 22.10.2008 all.GARATTONI RICCARDO, inibizione al 22.10.2008 dir.acc.uff.MAGNANI BRUNO e perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 dell’8.10.2008 gara SAVIGNANESE – TORRE DEL MORO del 28.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 DEL 29.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SAVIGNANESE avverso squalifica per 2 giornate calc. GIORDANI CLAUDO, SOW PAPA MADIAGHE e BABINO FEDERICO, per 3 giornate calc.SUZZI FRANCESCO, al 22.10.2008 all.GARATTONI RICCARDO, inibizione al 22.10.2008 dir.acc.uff.MAGNANI BRUNO e perdita della gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 dell’8.10.2008 gara SAVIGNANESE – TORRE DEL MORO del 28.9.2008 L’A.S.SAVIGNANESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, facendo presente che : 1) non è vero che dopo la concessione di un calcio di rigore a favore del Torre del Moro e la conseguente segnatura della rete, l’all.GARATTONI ed il dir.acc.uff.MAGNANI abbiano ripetutamente contestato le decisioni arbitrali con frasi irriguardose, tentando inoltre più volte di entrare sul terreno di gioco, non riuscendovi solo per l’intervento di alcuni dirigenti del Torre del Moro. Fra l’altro, il dir.acc.uff.Magnani non si trovava neppure in panchina; 2) “non è vero che l’arbitro non ha allontanato dalla panchina l’allenatore ed il dirigente(che non c’era), perché assieme a loro avrebbe dovuto espellere quattro calciatori della SAVIGNANESE (GIORDANI, SOW PAPA, BABINO e SUZZI) per offese nei suoi confronti e quindi avrebbe rilevato che non vi erano più le condizioni minime per proseguire l’incontro a causa della mancanza del numero minimo dei calciatori, visto che era stato precedentemente espulso un altro giocatore della SAVIGNANESE (Tabaku). In realtà questo ultimo (l’unico giocatore effettivamente espulso dall’arbitro durante la gara) è stato allontanato dal terreno di gioco in una fase successiva all’episodio del rigore. Infatti il calcio di rigore che avrebbe originato le reazioni descritte dall’arbitro è avvenuto circa a metà del secondo tempo, mentre l’espulsione del giocatore Tabaku si è verificata circa 10 minuti dopo, in tutt’altre circostanze. Quindi l’arbitro, nella situazione originatasi, a suo dire, in occasione del rigore, avrebbe potuto espellere i quattro giocatori sopra indicati, senza che questo pregiudicasse la continuazione della gara, a termini di regolamento, per il venir meno del numero minimo”; 3) alla concessione del calcio di rigore a favore del Torre del Moro “c’è stata solo qualche normale protesta da parte dei ragazzi della SAVIGNANESE, come del resto spesso avviene; 4) secondo la normativa sportiva, per addivenire alla sospensione di una gara occorre che si sia creato serio pericolo per l’incolumità degli ufficiali di gara o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione e che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e che abbia fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Ciò che non si è verificato”. “Non ricorrevano, pertanto, gli estremi per decretare né la fine anticipata della competizione, né la sua prosecuzione fittizia”. “Alla luce di quanto sopra, si richiede l’integrale riforma del giudizio di primo grado in merito alle sanzioni sopra indicate ed il conseguente, totale annullamento delle stesse, con ogni coerente ulteriore provvedimento al riguardo”. Chiede che vengano sentiti diversi tesserati, anche della squadra avversaria. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico dei calc.GIORDANI, LOW PAPA, BABINO, dell’all.GARATTONI e del dir.acc.uff.MAGNANI non viene presa in esame vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato, fra l’altro, che : 1) l’espulsione del calc.TABAKU è avvenuta prima del 25° minuto; 2) di non avere sentito minacce nei suoi confronti da parte dei giocatori; - preso atto che dal dettagliato referto di gara non si evincono minacce, gesti di violenza o violenze perpetrate nei confronti dell’arbitro, prima della decisione di questi di considerare sospesa la gara, continuandola pro forma, e che l’arbitro scrive “per salvaguardare la mia incolumità fisica, ho considerato sospesa la gara continuandola pro forma”; - valutato che le sanzioni disciplinari adottate dal G.S. nei confronti dell’all.GARATTONI, del dir.acc.uff.MAGNANI e dei calciatori GIORDANI, SOW PAPA, BABINO e SUZZI non sono state tali da potere ipotizzare che si fosse creata una situazione siffatta da non potere essere fronteggiata dall’arbitro; - avuto presente che la C.A.F., ha dichiarato in diverse occasioni, vedasi ad esempio : 1) decisione 18.3.1999 app.S.P.Serre (sospensione della gara a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali), ribadendo il principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art.64 comma 2 delle N.O.I.F. e 7 comma 4 (vecchio testo ed.1995) del C.G.S., che “la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza la situazione di pericolo deve essere reale e non semplicemente supposta e basata su impressioni del Direttore di gara”; 2) decisione 17.6.1999 app.A.S.C.Juvequense (sospensione della gara perché l’arbitro era stato colpito al volto con due manate dal un calciatore) “ed invero risulta agli atti che il Direttore di gara riportò a causa dell’aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo nell’immediatezza del fatto la piena e fattiva collaborazione di entrambe le società, sicché nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell’incontro”; 3) decisione 24.5.2001 app.Senato Calcio (sospensione della gara per simulazione di uno sputo verso l’arbitro con frasi minacciose, da parte di un calciatore espulso, che poi spingeva violentemente il direttore di gara con entrambe le mani al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi) “secondo la giurisprudenza costante della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipante alla competizione); ed occorre altresì che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell’alveo della regolarità”; - ritenuto che nella circostanza non si siano verificati atti o situazioni tanto gravi da determinare nell’arbitro il razionale convincimento di attentati alla sua incolumità od a quella dei calciatori. Nella fattispecie la decisione di sospendere la gara e di proseguirla pro forma è stata adottata dall’arbitro non già in presenza di una situazione di pericolo, quanto invece per effetto di timore di carattere soggettivo di fronte ad intemperanze di tesserati della squadra locale, senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti previsti dal regolamento, di tal chè non è dato conoscere lo sviluppo della situazione che avrebbe potuto crearsi dopo le eventuali espulsioni, che l’arbitro dice che avrebbe dovuto effettuare; espulsioni graduate e non simultanee perché, come specificato dall’arbitro in questa sede, le esternazioni dei quattro calciatori sono avvenute quando egli, via via, assumeva provvedimenti in danno dell’A.S.SAVIGNANESE, d e l i b e r a di annullare la sanzione a carico dell’A.S.SAVIGNANESE della perdita per 0 – 3 della gara SAVIGNANESE – TORRE DEL MORO del 28.9.2008, mandando alla Presidenza del C.R.E.R. per la ripetizione della gara stessa, di confermare la squalifica per 3 giornate del calc.SUZZI FRANCESCO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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