COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. BRESCELLO avverso ammenda € 700 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara POL.BRESCELLO – VIRTUS MANDRIO del 19.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. BRESCELLO avverso ammenda € 700 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara POL.BRESCELLO – VIRTUS MANDRIO del 19.10.2008 La POL. BRESCELLO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento contestando il referto arbitrale in quanto “nessuno del pubblico ha sentito insulti con espressioni offensive di discriminazione razziale e territoriale nei confronti dell’arbitro per tutta la durata della gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, per tutta la durata della gara, un gruppetto di 4/5 sostenitori della POL.BRESCELLO, ad ogni decisione contraria a detta compagine, gli indirizzava frasi offensive e di discriminazione razziale; - considerato che all’art. 11, comma 3 del C.G.S., vengono fissati gli importi delle ammende previste per tali esternazioni; - ritenuto che nell’importo minimo fissato dal predetto articolo possano ricomprendersi anche le frasi di diverso contenuto rivolte all’arbitro, d e l i b e r a - di ridurre a € 500 l’ammenda a carico della POL.BRESCELLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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