COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.P.PONTEVECCHIO avverso inibizione al 23.1.2009 dir.acc.uff.CARDI MARCELLO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 23.10.2008 gara PONTEVECCHIO – EMILIA del 12.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.P.PONTEVECCHIO avverso inibizione al 23.1.2009 dir.acc.uff.CARDI MARCELLO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 23.10.2008 gara PONTEVECCHIO – EMILIA del 12.10.2008
L’A.P.PONTEVECCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “a sua discolpa, siamo a confermare sicuramente la tensione verificatasi a fine gara e che le parole pronunciate dallo stesso CARDI non siano state propriamente corrette, ma smentiamo categoricamente, supportati anche da testimoni presenti, che lo stesso CARDI abbia tentato minimamente di attaccare né verbalmente e tanto meno fisicamente il Direttore di gara. Aggiungiamo inoltre che lo stesso CARDI ed il direttore di gara, si trattenevano nei pressi dello spogliatoio, assieme al Presidente ed al capitano della PONTEVECCHIO, discutendo dell’andamento della gara”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il dir.acc.uff.CARDI, a fine gara, protestando vibratamente per la espulsione di due suoi giocatori, senza offendere né minacciare, gli si avvicinava sino a circa 1 metro di distanza, venendo trattenuto da calciatori dell’A.P.PONTEVECCHIO CALCIO, rivolgendo poi una frase irriguardosa ai componenti della squadra avversaria;
- ritenuto che il comportamento, biasimevole, messo in atto dal dir.acc.uff.CARDI possa essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso,
d e l i b e r a
di ridurre al 30.11.2008 la inibizione del dir.acc.uff.CARDI MARCELLO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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